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Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 2430 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Maggiore imposta - Iscrizione a ruolo - Ipotesi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta non è ammissibile quando presuppone la soluzione di una questione giuridica, poiché il controllo automatizzato deve limitarsi alla verifica formale e aritmetica dei dati dichiarati. L'Amministrazione deve ricorrere a un diverso procedimento di accertamento, idoneo a garantire il contraddittorio e la piena motivazione della pretesa tributaria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'iscrizione a ruolo di una maggiore imposta IRPEF, sostenendo che la procedura automatizzata di controllo prevista dagli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 può essere utilizzata esclusivamente per verifiche meramente cartolari, basate sui dati dichiarati o sulla correzione di errori materiali e di calcolo. Secondo il ricorrente, tale procedura non può invece essere impiegata per risolvere questioni giuridiche o effettuare valutazioni interpretative.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate

    La norma consente l'iscrizione diretta a ruolo soltanto per risultati ottenuti mediante un controllo automatizzato e cartolare, fondato sui dati presenti nella dichiarazione o sulla correzione di errori materiali e di calcolo; non consente di definire questioni giuridiche controverse.

  • Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972

    Liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione

    Anche nell'ambito IVA, la liquidazione automatizzata può riguardare esclusivamente verifiche formali, aritmetiche e documentali immediate, senza trasformarsi in un accertamento interpretativo o sostanziale.

  • Cassazione civile, n. 14949/2018

    La Corte ha chiarito che il controllo automatizzato non può essere utilizzato per risolvere questioni giuridiche, che richiedono un'attività di accertamento diversa e maggiormente garantita.

Massime di principio

  • L'iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato è legittima quando riguarda esclusivamente errori materiali, aritmetici o dati già risultanti dalla dichiarazione.
  • Se la pretesa fiscale dipende dall'interpretazione di una norma, dalla qualificazione giuridica di un fatto o da valutazioni non immediatamente ricavabili dalla dichiarazione, l'Amministrazione non può utilizzare il solo controllo automatizzato.
  • Le questioni giuridiche devono essere trattate mediante un procedimento di accertamento adeguato, con motivazione specifica e, ove previsto, possibilità di contraddittorio per il contribuente.
  • La mera esistenza di una maggiore imposta non dimostra di per sé la legittimità dell'iscrizione a ruolo: occorre verificare il procedimento utilizzato e la natura, cartolare oppure interpretativa, della contestazione.

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