Sentenza n. 533/2026 - Catania, Sezione 4
per l’accertamento del silenzio sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata il 23 giugno 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro nel suo interesse il 23 giugno 2020, nonostante il successivo sollecito del 6 maggio 2025. Ha chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'accertamento dell'obbligo di provvedere con un atto espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La domanda si fondava sulla mancata conclusione del procedimento entro un termine ragionevole, individuato dal giudice in 180 giorni, considerando il numero elevatissimo delle istanze e la pluralità degli accertamenti necessari.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provata la presentazione dell'istanza e non dimostrato dalle Amministrazioni resistenti l'avvenuto provvedimento entro il termine di conclusione del procedimento. Il giudice ha ritenuto ragionevole fissare tale termine in 180 giorni, richiamando il numero eccezionalmente elevato delle domande di emersione e la complessità degli accertamenti e degli adempimenti procedurali. Ha quindi accertato l'obbligo dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catania di pronunciarsi con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua eventuale notifica anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega, disponendo l'intervento sostitutivo entro trenta giorni dalla richiesta del ricorrente. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Costituisce la base normativa della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione e l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito in materia di silenzio e consente la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per la nomina preventiva del commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'Amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Nelle procedure di emersione dal lavoro irregolare, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine ragionevole, che può essere individuato in 180 giorni tenendo conto dell'elevato numero delle istanze e della pluralità degli accertamenti necessari.
- La perdurante inerzia dell'Amministrazione sulla domanda di emersione, una volta decorso il termine ragionevole di conclusione del procedimento, legittima l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- In accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine specifico e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
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