Cassazione Penale, Ordinanza n. 23191/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il condannato impugnava l'ordinanza del Tribunale di Latina che aveva rigettato la richiesta di riconoscere la continuazione tra reati già definiti con due sentenze irrevocabili. La prima sentenza riguardava due episodi di evasione commessi il 28 dicembre 2019 e il 4 febbraio 2020; la seconda riguardava un ulteriore episodio di evasione commesso il 6 aprile 2020 e il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, anch'esso del 6 aprile 2020. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ritenuta apparente o manifestamente illogica, sostenendo che la breve distanza temporale tra i fatti e il fatto che in una precedente sentenza fosse già stata riconosciuta la continuazione tra due evasioni avrebbero imposto un nuovo riconoscimento del vincolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura di vizio di motivazione, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato il tempo intercorso dall'ultimo reato di evasione già giudicato e le condotte successive, nonché la diversità delle condotte e delle modalità esecutive. In particolare, era stato evidenziato che l'ulteriore evasione era stata posta in essere per commettere il reato di detenzione illecita di stupefacenti e che mancavano elementi specifici di collegamento tra tali condotte e i precedenti episodi di evasione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può ignorare una continuazione già riconosciuta in cognizione o in executivis, ma può discostarsene se motiva specificamente sulle ragioni per cui i fatti non sono riconducibili al medesimo disegno criminoso. Ritenuta completa e immune da illogicità la motivazione dell'ordinanza impugnata, la Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato quale norma sulla continuazione tra reati, ma la Corte ritiene che nel caso concreto mancassero elementi per ricondurre i fatti a un unico disegno criminoso.
art. 671 c.p.p.
Richiamato quale base normativa dell'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Indicato come uno dei reati oggetto della seconda sentenza definitiva, consistente nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la richiesta di applicazione della continuazione tra reati già giudicati può essere respinta quando il giudice dia motivazione specifica sulla mancanza di un medesimo disegno criminoso, valorizzando la diversità delle condotte, delle modalità attuative e la distanza temporale tra i fatti.
- Il giudice dell'esecuzione non può ignorare una precedente pronuncia che abbia già riconosciuto la continuazione, ma può discostarsene se espone ragioni concrete e significative che escludano la riconducibilità dei nuovi fatti al programma criminoso già individuato.
- La mera vicinanza temporale tra reati non è di per sé sufficiente a fondare il vincolo della continuazione, quando altri elementi del caso concreto depongano per l'autonomia dei fatti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze contro la motivazione del provvedimento impugnato risultino manifestamente infondate perché confutate da una motivazione completa e non illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23037/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23047/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23048/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23054/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23056/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23057/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →