Sentenza n. 50/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm., per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza n. 231 dell’11.3.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Potenza che aveva condannato il Ministero al pagamento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Potenza n. 231 dell’11 marzo 2025, che aveva riconosciuto in suo favore la somma complessiva di € 1.000,00, pari a € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, quale beneficio della Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione e spese processuali. Il Ministero non aveva provveduto al pagamento della sorte capitale alla data di proposizione del ricorso. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza al giudicato e ha chiesto la corresponsione delle somme dovute. Il Ministero ha documentato il pagamento delle spese processuali al difensore antistatario e ha comunicato, successivamente alla proposizione del ricorso, la possibilità per il docente di utilizzare una piattaforma digitale per chiedere la liquidazione del bonus.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché, dalla notificazione del titolo esecutivo del 14 marzo 2025 alla proposizione del ricorso del 21 ottobre 2025, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997. Nel merito, ha rilevato che la stessa Amministrazione aveva riconosciuto di non avere corrisposto al docente la somma di € 1.000,00. La successiva comunicazione relativa alla piattaforma digitale non ha determinato l’improcedibilità, essendo intervenuta dopo la proposizione del ricorso e non equivalendo all’effettiva esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.000,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, dalla maturazione del credito fino al saldo, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un suo delegato, con compenso di € 500,00 a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112-115 c.p.a.
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm., per l’esecuzione del giudicato
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo per assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
certificazione attestante il passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm.
È richiamato quale fondamento della documentazione attestante il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997
è decorso il termine di 120 giorni, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997
Il ricorso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
importo annuale ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 di € 500,00
Prevede il beneficio economico annuale destinato all’aggiornamento e alla formazione continua dei docenti, riconosciuto nel caso anche al docente a tempo determinato in forza del giudicato azionato.
clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla Direttiva 1999/70/CE
ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla Direttiva Europea n. 70/1999
È richiamata quale base del principio di non discriminazione che estende ai docenti a tempo determinato il beneficio economico spettante ai docenti a tempo indeterminato.
art. 22, comma 36, L. n. 724/1994
gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, se superiore agli interessi legali, dalla maturazione del credito fino al saldo
Fondamento della condanna al pagamento degli interessi legali o, se superiore, della rivalutazione monetaria sul credito principale.
art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014
oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014
È richiamato per il rimborso forfettario delle spese generali spettante sulle spese legali liquidate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è ammissibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997.
- La mera comunicazione della possibilità di presentare un’istanza o di utilizzare una piattaforma amministrativa per ottenere il pagamento non integra l’esecuzione del giudicato e non determina l’improcedibilità del ricorso, soprattutto quando la comunicazione intervenga dopo la sua proposizione.
- Quando l’amministrazione riconosce di non avere corrisposto la somma oggetto della condanna, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento del capitale, degli accessori dovuti e fissare un termine per l’adempimento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il relativo compenso e le spese della funzione sostitutiva.
- Le spese del giudizio di ottemperanza comprendono, in modo omnicomprensivo, anche le spese e i compensi professionali relativi agli atti successivi al giudicato e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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