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Sentenza

Sentenza del 24/12/2020 n. 29509 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva emesso un avviso di recupero del credito IVA utilizzato in compensazione negli anni 2010-11-12 oltre il limite di Euro 516.466,99 previsto dalla L. n. 388/2000, art. 34, comma 1, con applicazione della sanzione del 30% per omesso versamento. La società contestava di avere operato la compensazione nei limiti di legge sostenendo che gli importi richiesti a rimborso non dovevano essere cumulati nel computo del limite per la compensazione. Dopo decisioni favorevoli alle ragioni della contribuente in primo e secondo grado (CTP di Campobasso e CTR Molise), l'Agenzia propose ricorso per cassazione. Nel frattempo la contribuente richiese la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018, art. 6 e versò le rate; l'ufficio notificò un diniego della definizione. La società impugnò il diniego e contestualmente resistette al ricorso per cassazione dell'Agenzia.

La decisione

La Corte ha esaminato prima il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata e l'ha ritenuto ammissibile. Ha dichiarato che la nullità formale della notifica del diniego (notifica effettuata in sede e non al domicilio eletto) è stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendo l'atto tempestivamente impugnato. Soprattutto, la Corte ha ritenuto illegittimo il diniego della definizione: l'avviso di recupero del credito IVA costituisce un atto impositivo (non una mera liquidazione) e, quindi, rientra nella definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018, salvo le specifiche ipotesi di esclusione che qui non si applicano. Il diniego è stato annullato e l'Agenzia condannata alle spese (Euro 2.300 oltre oneri). La Corte ha disposto che la decisione sul ricorso dell'Agenzia avverso la sentenza della CTR del Molise venga rinviata a nuovo ruolo fino al passaggio in giudicato della presente decisione (cioè finché non diventi definitiva l'annullamento del diniego).

Norme richiamate

  • L. n. 388 del 2000, articolo 34, comma 1

    limite di Euro 516.466,99 per l'uso in compensazione del credito IVA

    La norma fissa un limite quantitativo all'utilizzo in compensazione del credito IVA; la CTR aveva interpretato che il limite operi distintamente per rimborsi e per compensazioni non cumulabili, ma tale questione non è stata definitivamente risolta dalla Corte nella decisione sul diniego.

  • Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6

    disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

    La Corte ha ritenuto che l'art. 6 consente la definizione anche delle controversie relative ad avvisi di recupero del credito IVA quando l'atto abbia natura impositiva; le esclusioni previste dal comma 5 non si applicavano al caso di specie. Sono richiamati anche i commi che disciplinano termini, esclusioni e modalità di calcolo per le sanzioni.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19

    competenza delle Commissioni tributarie

    Confermato il principio che gli avvisi di recupero sono impugnabili davanti alle Commissioni tributarie essendo atti riconducibili al potere impositivo dell'amministrazione.

  • Codice di procedura civile, articolo 156, comma 3

    Applicato il principio per cui la nullità della notifica è sanata quando l'atto ha raggiunto lo scopo informativo e l'interessato ha comunque esercitato il rimedio processuale in tempo utile.

Massime di principio

  • Un avviso di recupero di crediti d'imposta indebitamente usati in compensazione può costituire un atto impositivo e non soltanto una mera liquidazione; pertanto è in linea di principio impugnabile e, salvo esclusioni esplicite, può rientrare nelle definizioni agevolate previste dalla legge.
  • La richiesta di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018 deve essere valutata sul contenuto sostanziale dell'atto impugnato (se attiene al potere impositivo), non solo sulla sua denominazione formale; le esclusioni previste dall'art. 6 vanno verificate caso per caso.
  • Difformità formali nella notifica (notifica al luogo diverso dal domicilio eletto) configurano generalmente una nullità, non un'inesistenza, e possono essere sanate se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo e il destinatario ha tempestivamente esercitato i rimedi processuali.
  • Se l'amministrazione nega la definizione agevolata, il diniego è impugnabile nei termini previsti: è necessario contestare tempestivamente il diniego per non perdere la possibilità di ottenere l'omologazione della definizione.
  • Quando una controversia è stata definita o è oggetto di una domanda di definizione, le decisioni pendenti correlate possono essere sospese o rinviate in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla definizione; dunque ottenere l'accoglimento della definizione può sospendere ulteriori azioni giudiziarie dell'Amministrazione.

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