Cassazione Civile, Ordinanza n. 00459/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita di cartoni e bottiglie di vino conclusa quando la società poi fallita era ancora in bonis, con prezzo non pagato. In un successivo procedimento penale veniva sequestrata merce rinvenuta presso la sede della compratrice, inclusa quella oggetto della vendita. A seguito di dissequestro, la merce veniva restituita al venditore. La curatela del fallimento agiva quindi per ottenere il risarcimento del danno pari al valore della merce sottratta, mentre la controparte eccepiva la compensazione con il proprio credito per il prezzo della vendita. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione dell’art. 56 l.fall., sostenendo che il credito risarcitorio della massa sarebbe sorto solo dopo il fallimento e quindi non sarebbe stato reciproco rispetto al credito concorsuale del venditore; di conseguenza, non sarebbe stato compensabile. La questione centrale era stabilire se il credito risarcitorio per la sottrazione della merce fosse già sorto nel patrimonio del fallito prima della dichiarazione di fallimento, oppure fosse un credito della massa insorto dopo di essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che, ai fini della compensazione fallimentare ex art. 56 l.fall., rileva l’anteriorità del fatto genetico dei crediti rispetto alla dichiarazione di fallimento, non il momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile. Nel caso concreto, il diritto al risarcimento per la sottrazione della merce era già entrato nel patrimonio del fallito prima del fallimento, poiché il fatto illecito generatore del danno si era perfezionato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, mentre la successiva liquidazione giudiziale del credito non impediva la compensazione. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 56 l. fall.
consente la compensazione tra crediti e debiti reciproci quando i rispettivi fatti genetici siano anteriori al fallimento; non rileva che l’effetto estintivo o la liquidità del credito sopravvengano dopo la dichiarazione di fallimento.
art. 1376 c.c.
la compravendita produce l’immediato effetto traslativo del consenso, così che i beni venduti escono dalla sfera patrimoniale dell’alienante al momento del contratto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio con memorie illustrative.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la soccombenza comporta i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di compensazione fallimentare, ciò che rileva è la preesistenza al fallimento del fatto genetico dei crediti contrapposti; la mera sopravvenienza della liquidità o dell’accertamento giudiziale non esclude la compensabilità.
- Un credito risarcitorio può considerarsi già esistente nel patrimonio del danneggiato/fallito se il fatto illecito che lo genera si è integralmente verificato prima della dichiarazione di fallimento, anche se la quantificazione avviene successivamente.
- La curatela, quando agisce per far valere un diritto risarcitorio già entrato nel patrimonio del fallito prima dell’apertura della procedura, opera come successore del fallito e non come titolare di un credito della massa sorto ex novo.
- Ai fini dell’art. 56 l.fall., la reciprocità tra credito e debito va valutata in relazione alla loro genesi sostanziale, non al momento processuale dell’accertamento o della liquidazione.
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