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Sentenza

Sentenza n. 790/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento a – del provvedimento dell’U.T.G. di Napoli prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato ritenuto che a carico della ricorrente “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”;

Giustizia amministrativa202500190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio interdittivo antimafia fondato sull’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Napoli, deducendo, tra l’altro, l’omessa rinnovazione del contraddittorio procedimentale in relazione agli elementi indiziari sopravvenuti alla comunicazione di avvio del procedimento del 20 febbraio 2023 e successivamente valorizzati nella motivazione dell’interdittiva. In sede cautelare, il TAR aveva ritenuto tali censure meritevoli di apprezzamento ai fini del fumus boni iuris, in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità, e aveva disposto il riesame dell’atto. Nel corso del giudizio la Prefettura ha adottato un ulteriore provvedimento, non impugnato, applicando alla società le misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. La Prefettura ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l’interdittiva. Il successivo provvedimento prefettizio di applicazione della prevenzione collaborativa, non impugnato, ha consentito la continuità dell’attività lavorativa e aziendale e ha superato l’efficacia dell’interdittiva originaria, facendo venir meno l’interesse della società alla sua caducazione. Il giudice ha precisato che tale esito deve essere valutato anche alla luce dell’art. 94-bis, comma 4, del d.lgs. 159/2011, il quale non prevede automatismi al termine della misura, subordinando l’eventuale rilascio dell’informazione antimafia liberatoria all’accertamento del venir meno dell’agevolazione occasionale e dell’assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione mafiosa. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito in rito e della delicatezza della materia.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’interdittiva antimafia impugnata, relativa ai tentativi di infiltrazione mafiosa.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’interdittiva antimafia impugnata.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

    L’applicazione della prevenzione collaborativa può superare l’efficacia dell’interdittiva e consentire la continuità dell’attività aziendale, ma non determina automaticamente, alla scadenza della misura, il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria: occorre l’accertamento prefettizio del venir meno dell’agevolazione occasionale e dell’assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione mafiosa.

  • art. 94-bis, comma 4, d.lgs. 159/2011

    La norma è utilizzata dal TAR per escludere automatismi favorevoli alla società al termine della prevenzione collaborativa.

Massime di principio

  • L’adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento prefettizio di prevenzione collaborativa non impugnato, idoneo a consentire la continuità dell’attività aziendale, può superare l’efficacia dell’interdittiva antimafia precedentemente impugnata e determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla sua caducazione.
  • Quando un provvedimento sopravvenuto rende non più attuale l’interesse all’annullamento dell’atto impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito.
  • La conclusione della misura di prevenzione collaborativa non comporta automaticamente il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria: il prefetto deve previamente accertare, sulla base delle analisi del gruppo interforze, il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione mafiosa.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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