Cassazione Civile, Ordinanza n. 14590/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto del Tribunale che aveva liquidato in euro 25.000,00, oltre accessori, il compenso del commissario giudiziale nominato nell’ambito di un concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.f. I motivi di ricorso erano due: (1) violazione dell’art. 111 Cost. per carenza assoluta o apparenza della motivazione del decreto di liquidazione, perché dal provvedimento non emergevano i parametri utilizzati; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 39 l.f. e degli artt. 1-4 del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, in relazione ai criteri di identificazione di attivo e passivo cui commisurare la liquidazione del compenso. L’intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse privo di qualunque riferimento parametrico all’attivo e al passivo, nonché di indicazioni sul calcolo effettuato e sui fattori considerati, limitandosi a fissare una somma globale. Tale carenza rendeva la motivazione solo apparente e impediva di comprendere la base della liquidazione. Conseguentemente, la Corte ha cassato il decreto e ha rinviato al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il decreto di liquidazione del compenso deve essere assistito da motivazione percepibile; la mancanza o l’apparenza della motivazione integra un vizio denunciabile in cassazione ai sensi della disposizione costituzionale richiamata.
art. 39 l.f.
La liquidazione del compenso del commissario giudiziale deve essere effettuata secondo i criteri demandati al giudice dalla norma fallimentare e dalle disposizioni regolamentari richiamate.
art. 165 l.f.
La disciplina della liquidazione del compenso del commissario giudiziale rinvia ai criteri previsti per le altre figure della procedura concorsuale.
art. 161, comma 6, l.f.
Individua il contesto procedurale del concordato preventivo con riserva nel quale è stato nominato il commissario giudiziale.
d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, artt. 1-4
I criteri regolamentari di liquidazione devono essere concretamente richiamati o comunque desumibili dal decreto, con riferimento ai parametri di attivo e passivo.
Massime di principio
- Il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale deve indicare in modo comprensibile i parametri concreti utilizzati dal giudice, non essendo sufficiente una determinazione meramente globale e apodittica dell’importo.
- La motivazione può anche essere sintetica o per relationem, ma solo se richiama espressamente elementi e criteri specifici idonei a rendere percepibile il ragionamento decisorio; in mancanza, la motivazione è solo apparente.
- La nullità del decreto di liquidazione è configurabile quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice, senza che l’interprete debba colmare il vuoto con congetture.
- In tema di compensi del commissario giudiziale, la liquidazione deve essere ancorata ai criteri normativi e regolamentari applicabili, in particolare ai dati di attivo e passivo, e può tenere conto di ulteriori fattori solo se esplicitati nel provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14489/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14490/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14491/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14492/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14498/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14499/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →