Cassazione Penale, Sentenza n. 45129/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione. Controverse due questioni: (1) Lorito censura la motivazione che lo ritiene promotore/capo dell'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi, deducendo vizio di motivazione e incongruenza rispetto alla sentenza di primo grado e alle difese che ne contestavano il ruolo apicale; (2) entrambi deducono vizio nella determinazione della pena, sostenendo che la Corte d'Appello abbia riconosciuto erroneamente la recidiva in termini più gravosi e, pur escludendo la recidiva specifica, non abbia ridotto la pena già inflitta, proponendo quindi la mancanza e contraddittorietà della motivazione sul bilanciamento delle circostanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Primo motivo (ruolo di promotore/capo) inammissibile per difetto di specificità: la Corte d'Appello aveva legittimamente adottato motivazione per relationem richiamando criticamente la motivazione del primo grado, e il ricorrente non ha indicato puntualmente gli aspetti non valutati né fornito elementi concreti che dimostrassero l'incongruenza. Secondo motivo manifestamente infondato: la valutazione discrezionale del giudice di merito sul confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti (esclusione della recidiva specifica ma equivalenza delle attenuanti) è risultata sufficientemente motivata e non arbitraria. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. La pronuncia di inammissibilità lascia impregiudicate le condanne di merito confermate nei termini già disposti dalla Corte d'Appello.
Norme richiamate
D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, art. 291‑quater
art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43
Norma richiamata in fatto come fattispecie di reato contestata (associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
Principi giurisprudenziali sul sindacato di legittimità e sull'inammissibilità per difetto di specificità
richiami a Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019; Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013; Sez. 3 n. 37352 del 12/03/2019; Sez. U n. 10713 del 25/02/2010; Sez. 2 n. 31543 del 08/06/2017
La Corte ribadisce che la Corte d'appello può motivare per relationem richiamando la decisione di primo grado se ne recepisce in modo critico i criteri probatori; in Cassazione il ricorrente deve effettuare un confronto puntuale e specifico con la motivazione impugnata, pena l'inammissibilità. Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione svolta ex novo degli elementi di fatto salvo vizio logico o arbitrarietà.
Massime di principio
- Se la sentenza di secondo grado si richiama per relationem a quella di primo grado, il ricorrente deve indicare con precisione i punti non valutati o valutati erroneamente; una censura generica sulla tecnica per relationem è insufficiente e può rendere il ricorso in Cassazione inammissibile.
- Le censure sul ruolo apicale o sulla qualifica dei partecipanti all'associazione richiedono l'indicazione di elementi probatori concreti e specifici in contrasto con la motivazione del giudice: l'assenza di tali elementi determina spesso l'inammissibilità o il rigetto.
- Le valutazioni discrezionali del giudice di merito sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (anche in presenza di correzioni sulla recidiva) sono sindacabili in Cassazione solo se emergono illogicità, arbitrarietà o mancanza assoluta di motivazione; l'esclusione della recidiva non impone automaticamente la riduzione della pena se il giudice di merito ha motivato la scelta di equivalenza.
- Quando il ricorrente rinuncia ai motivi di impugnazione riguardanti la responsabilità penale e conserva solo quelli sul trattamento sanzionatorio, il gravame è circoscritto alle questioni di determinazione della pena e delle circostanze: le doglianze devono essere puntuali rispetto a quel profilo.
- Ricorsi per cassazione con argomentazioni generiche o prive di rimandi puntuali alla motivazione impugnata sono a rischio di dichiarazione di inammissibilità e di condanna alle spese e somme a favore della cassa delle ammende.
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