Cassazione Civile, Ordinanza n. 31907/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni per il ritardato pagamento delle accise dovute per l'anno 2015. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente, e la commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito ritenendo che il ritardo fosse incolpevole: da un lato, perché la società avrebbe provato di essersi attivata per fronteggiare una crisi di liquidità e di avere comunque poi pagato le imposte; dall'altro, perché il mancato tempestivo versamento sarebbe dipeso dal mancato pagamento di grandi fornitori e da un contenzioso con una banca, integrando secondo la CTR una situazione di forza maggiore. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre per cassazione denunciando, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 5 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la CTR abbia erroneamente escluso la colpevolezza valorizzando circostanze generiche e fisiologiche del rischio d'impresa; con il secondo motivo, violazione dell'art. 6 d.lgs. 472/1997, censurando l'erronea applicazione della nozione di forza maggiore.
La decisione
La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso. Richiama i principi secondo cui, nelle sanzioni tributarie, la responsabilità è esclusa solo se il contribuente prova l'assenza di coscienza e volontà della condotta o un errore inevitabile; inoltre, la forza maggiore va intesa in senso rigoroso come evento imponderabile e inevitabile, estraneo alle normali dinamiche imprenditoriali. La situazione di illiquidità, la morosità dei clienti e i problemi con gli istituti di credito sono ritenuti eventi prevedibili e gestibili nell'esercizio dell'impresa, quindi non idonei a superare la presunzione di colpevolezza né a integrare la forza maggiore. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dell'intimata; compensate le spese dei gradi di merito per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere probatorio: la società contribuente deve dimostrare l'assenza di colpa e non basta allegare circostanze generiche di difficoltà economica.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Nelle sanzioni tributarie la condotta si presume cosciente e volontaria; il contribuente deve provare l'assenza di dolo o colpa, distinta dalla mera buona fede, che rileva solo se vi è errore inevitabile.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La forza maggiore è causa di non punibilità solo se consiste in un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti; non vi rientrano crisi di liquidità e difficoltà finanziarie ordinarie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale usato per denunciare in cassazione le violazioni di legge ascritte alla sentenza di merito.
art. 3 l. n. 689 del 1981
Richiamato come principio generale cui si conforma l'art. 5 del d.lgs. 472/1997 in materia di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo.
Massime di principio
- Nelle sanzioni tributarie non è sufficiente verificare che il comportamento contestato sia stato volontario: la condotta è sanzionabile salvo prova, da parte del contribuente, dell'assenza di coscienza e volontà rimproverabile o della presenza di un errore inevitabile.
- La prova liberatoria non può fondarsi su generiche difficoltà economiche, crisi di liquidità, insolvenza dei clienti o tensioni con le banche, perché si tratta di evenienze normalmente riconducibili al rischio d'impresa e quindi prevedibili e gestibili.
- La forza maggiore, ai fini della non punibilità tributaria, richiede un evento esterno, anormale e inevitabile, tale da azzerare la possibilità del soggetto di autodeterminarsi; non coincide con la mera crisi aziendale o con l'illiquidità.
- Quando la causa di non punibilità è esclusa in diritto e non restano questioni fattuali da esaminare, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito rigettando l'originario ricorso introduttivo.
- La buona fede del contribuente, da sola, non è sufficiente a escludere la sanzione se non si traduce in un'ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza.
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