Cassazione Penale, Ordinanza n. 41127/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina in concorso. La censura mirava, in sostanza, a contestare la tenuta del compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito e a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali, quindi una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo, pur formalmente rubricato come vizio di motivazione e violazione di legge, tendeva a una nuova valutazione delle prove e del risultato probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo logico e lineare, richiamando elementi sufficienti a ritenere la partecipazione dell'imputato alla rapina contestata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 e 628 c.p.
Richiamati quali norme incriminatrici poste a base dell'affermazione di responsabilità per rapina in concorso.
art. 606 c.p.p.
Evocato implicitamente dalla censura di violazione di legge e vizio di motivazione proposta in cassazione, ma il motivo è ritenuto non consentito perché volto a rivalutare il merito.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza sindacato sulla rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, essendo il suo sindacato limitato alla verifica della tenuta logica e della coerenza giuridica della motivazione.
- Quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla base di una motivazione logica e coerente e di elementi probatori complessivamente sufficienti, il ricorso che si limiti a contestare il risultato probatorio deve essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina vigente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41061/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41064/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41065/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41066/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41067/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41069/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →