Cassazione Penale, Ordinanza n. 30982/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la sua condanna per uso di atto falso. Il ricorso era articolato in tre motivi: il primo appariva incomprensibile, perché confondeva i concetti di nullità e inutilizzabilità e faceva riferimento a dichiarazioni dell'imputato che non erano state poste a base della decisione; il secondo e il terzo motivo si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte nel merito dal giudice di appello, con riferimento alla non punibilità ex art. 131-bis c.p. e all'art. 49 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi non idonei a costituire una critica argomentata alla decisione impugnata: il primo per incomprensibilità e perché riferito a elementi non decisivi, gli altri due perché meramente riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese in appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 489 c.p.
Norma incriminatrice per l'uso di atto falso, in relazione alla quale era stata confermata la condanna in appello.
art. 131-bis c.p.
Richiamato come profilo di censura già dedotto e disatteso nei gradi di merito; la Corte non entra nel merito perché il motivo è meramente riproduttivo.
art. 49 c.p.
Richiamato come ulteriore profilo di censura già vagliato e respinto nel merito; il motivo viene ritenuto reiterativo.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
art. 606 c.p.p.
È implicitamente evocato dal riferimento ai motivi di ricorso, che tuttavia non integrano una critica motivata alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve contenere una critica effettiva e argomentata alle ragioni della decisione impugnata: mere affermazioni apodittiche o assunti non intellegibili non sono idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
- È inammissibile il motivo che confonde categorie processuali o deduce profili estranei alla decisione, come l'inutilizzabilità di dichiarazioni non utilizzate dal giudice di merito.
- Non può fondare un valido motivo di ricorso la mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, se non accompagnata da specifiche ragioni di critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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