Ordinanza n. 10205/2026 - Roma, Sezione 5B
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto illegittimamente serbato dall’Amministrazione resistente in riscontro all’istanza presentata dall’odierna ricorrente, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di docente di sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione all'insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza volta a ottenere il riconoscimento, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di sostegno, del titolo di abilitazione all'insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna. Il giudizio era già stato definito con sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso, ordinando all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e nominando un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Successivamente, la ricorrente ha depositato un'istanza dichiarando di rinunciare al ricorso, in ragione dell'intenzione di partecipare alla procedura denominata "Secondo Ciclo Indire".
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, essendo l'istanza di rinuncia successiva alla sentenza che aveva già definito il giudizio, essa non potesse essere qualificata come rinuncia al ricorso in senso processuale, ma dovesse essere intesa come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia costituisce una facoltà della parte vittoriosa, rimessa alla sua libera scelta e non necessitante di alcuna intermediazione giudiziale. Di conseguenza, non essendo richiesta una nuova statuizione giurisdizionale, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa dichiara di rinunciare agli effetti favorevoli di una sentenza già resa, la dichiarazione costituisce esercizio di una facoltà rimessa alla sua libera scelta e non richiede una specifica intermediazione o statuizione giudiziale.
- Una dichiarazione di rinuncia depositata dopo la definizione del giudizio non integra una rinuncia al ricorso in senso processuale; se diretta a dismettere gli effetti favorevoli della decisione, determina il non luogo a provvedere sulla relativa istanza.
Come è indicizzato
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