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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32925/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatori)

La controversia

Due coniugi avevano acquistato, tramite un sito di prenotazione, biglietti aerei andata/ritorno per un viaggio di nozze verso le Antille Francesi. Dopo la prenotazione, uno dei coniugi riceveva dalla Banca d’Italia la convocazione alla prova orale di un concorso, fissata in data incompatibile con il viaggio. I coniugi comunicavano quindi alla compagnia aerea e all’agenzia l’impedimento sopravvenuto e chiedevano il rimborso del prezzo, sostenendo: la risoluzione del contratto di trasporto per impossibilità di utilizzazione della prestazione; in subordine, la nullità o vessatorietà della clausola di non rimborsabilità; ulteriormente, la responsabilità dell’agenzia per mancata informazione chiara e completa sulle condizioni tariffarie; e, ancora, l’indebito arricchimento della compagnia per avere rivenduto i posti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In cassazione i ricorrenti deducevano, in sintesi, la violazione delle norme sulla clausola penale e sulle clausole abusive, la mancata considerazione degli obblighi informativi nei contratti a distanza e il difetto di motivazione nell’escludere la nullità/vessatorietà della clausola e l’inadempimento informativo dell’agenzia.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, il quarto motivo e i motivi dall’ottavo al decimo. Ha affermato che il giudice di merito non aveva adeguatamente esaminato: da un lato, se la clausola di non rimborsabilità fosse una vera clausola penale e, soprattutto, se fosse abusiva alla luce della disciplina consumeristica, verificando l’eventuale trattativa individuale seria ed effettiva e il significativo squilibrio a danno del consumatore; dall’altro, se per i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici fossero stati assolti gli obblighi informativi previsti dal Codice del consumo, non potendo desumersi tale adempimento dalla sola conferma di prenotazione successiva alla conclusione del contratto. Il ricorso è stato quindi accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La specialità della procura per il ricorso per cassazione può essere integrata anche da procura su foglio separato materialmente congiunto all'atto.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura alle liti per il ricorso per cassazione è valida se risulta conferita per tale giudizio e non vi sono elementi inequivoci contrari.

  • art. 1367 c.c.

    In caso di dubbio sulla volontà del conferente, va preferita l'interpretazione che consenta all'atto di produrre effetti.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato insieme al principio di conservazione degli atti processuali.

  • art. 1382 c.c.

    La clausola di non rimborsabilità non può essere qualificata come penale senza verificare i presupposti applicativi e la funzione concreta nel regolamento contrattuale.

  • art. 1341 c.c.

    La specifica approvazione non esaurisce, di per sé, la verifica della tutela del consumatore quando la clausola sia predisposta unilateralmente.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato per la disciplina dei moduli e formulari, distinta ma concorrente rispetto alla tutela consumeristica.

  • art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005

    Va verificato se la clausola determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del consumatore.

  • art. 34 d.lgs. n. 206 del 2005

    La presenza di una trattativa seria, individuale ed effettiva preclude l'applicazione della disciplina sulle clausole abusive per le clausole effettivamente negoziate.

  • art. 36 d.lgs. n. 206 del 2005

    Richiamato dai ricorrenti in tema di clausole non conosciute o non conoscibili prima della conclusione del contratto.

  • art. 47 d.lgs. n. 206 del 2005

    Nel giudizio di merito era stata affermata l'inapplicabilità delle norme informative ai servizi di trasporto passeggeri, ma la Corte ha rilevato che ciò non esaurisce il problema.

  • art. 49 d.lgs. n. 206 del 2005

    comma 1, lettere a), e), q) e r)

    Per i contratti a distanza con pagamento immediato il professionista deve fornire specifiche informazioni precontrattuali in modo chiaro.

  • art. 51 d.lgs. n. 206 del 2005

    Se il contratto a distanza è concluso con mezzi elettronici e comporta obbligo di pagamento, il professionista deve informare chiaramente il consumatore prima dell'ordine; in difetto, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.

  • art. 945 cod. nav.

    Invocato dai ricorrenti come base per la risoluzione del contratto di trasporto aereo in ragione dell'impossibilità di utilizzare la prestazione.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e informazione nelle trattative.

  • art. 5 d.lgs. n. 206 del 2005

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai doveri di informazione del professionista.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 1174 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, in relazione alla prestazione e ai doveri connessi.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato nei motivi per sostenere la risoluzione per impossibilità sopravvenuta.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia o ultrapetizione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato con riguardo alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 946 cod. nav.

    Richiamato nei motivi, ma il testo non consente di ricavarne un ruolo decisivo nella decisione.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato in via subordinata per dedurre un arricchimento senza causa della compagnia.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.

Massime di principio

  • Nelle controversie consumeristiche sulle clausole predisposte unilateralmente, la verifica della vessatorietà non può arrestarsi alla qualificazione formale della clausola o alla sola specifica approvazione per iscritto: occorre accertare se la clausola sia stata effettivamente oggetto di trattativa seria, individuale ed effettiva, e se produca un significativo squilibrio a danno del consumatore.
  • L'onere di provare l'esistenza di una trattativa idonea a sottrarre la clausola alla disciplina di protezione grava sul professionista, poiché la trattativa costituisce fatto impeditivo dell'applicazione della tutela contro le clausole abusive.
  • La non rimborsabilità di un prezzo non può essere automaticamente equiparata a una clausola penale senza una puntuale verifica dei presupposti applicativi e della funzione concreta della pattuizione nel sinallagma contrattuale.
  • Nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici, il giudice deve verificare in modo specifico l'adempimento degli obblighi informativi precontrattuali previsti dal Codice del consumo; la sola conferma successiva della prenotazione non è di per sé idonea a provare che l'informazione sia stata resa prima dell'ordine.
  • Quando la disciplina consumeristica impone informazioni chiare ed evidenti prima dell'inoltro dell'ordine, il mancato rispetto di tali obblighi può incidere sulla vincolatività del contratto o dell'ordine stesso.
  • La specifica approvazione di clausole onerose o limitative non esclude, da sola, il controllo giudiziale sulla eventuale abusività della pattuizione, se il contratto è stato predisposto unilateralmente dal professionista.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniClausole vessatorie
RamiContrattiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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