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Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 10109 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso principale contestava il diniego del rimborso dell'eccedenza dell'IVA detraibile relativa ad imposta assolta per acquisti di beni utilizzati per la realizzazione di opere su terreni di cui la contribuente aveva la disponibilità in forza di un contratto di comodato. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo che i beni non fossero ammortizzabili perché le opere non erano nella piena proprietà del contribuente e non erano separabili dai beni dei terzi; il giudice di appello aveva confermato il diniego ma aveva aggiunto che il rimborso sarebbe spettato solo «una volta acquistato il possesso legale materiale dell'immobile», ossia al venir meno della situazione di comodato. L'Amministrazione proponeva ricorso incidentale per censurare il giudice d'appello per avere pronunciato oltre i limiti della domanda, riconoscendo un rimborso condizionato a un evento futuro non richiesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi principali per difetti di specificità e per i limiti di deducibilità relativi alla motivazione; ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate perché il giudice d'appello ha deciso oltre i limiti della domanda (ha riconosciuto un rimborso condizionato a un futuro acquisto della proprietà non richiesto). Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha respinto il ricorso originario del Fallimento G.F. s.r.l.. Le spese sono compensate integralmente tra le parti; è inoltre disposto il versamento, a carico della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'art.30(3) consente il rimborso dell'eccedenza IVA se riferita, tra l'altro, ad acquisto di beni ammortizzabili; il concetto di 'cessione di beni' fiscale non coincide col civilistico e rileva il potere di disporre del bene come proprietario (disponibilità economica), non solo la titolarità formale.

  • Direttiva 2006/112/CE

    La disciplina comunitaria collega la cessione imponibile al trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario; contratti come il leasing che trasferiscono rischi e benefici possono essere assimilati ad acquisto ai fini IVA.

  • T.U. imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

    Per individuare il concetto di bene ammortizzabile si richiamano le regole delle imposte dirette: sono ammortizzabili le immobilizzazioni materiali e immateriali strumentali all'impresa e idonee a un uso durevole.

  • Codice di procedura civile

    artt. 115, 116, 360(1)(n.4 e n.5), 366, 112

    Art.366 c.p.c. impone l'onere di allegazione in cassazione; art.360 disciplina i motivi di ricorso per cassazione (n.5 sul vizio di motivazione, n.4 sulla violazione di norme processuali come il divieto di decidere ultra petita); art.112 c.p.c. richiede che il giudice si attenga ai limiti della domanda.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di riforma della decisione e la relativa annotazione in sentenza.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA riferita a beni ammortizzabili è necessario provare sia l'atto di acquisto/importazione sia la natura di bene ammortizzabile: strumentalità, appartenenza alla categoria delle immobilizzazioni e disponibilità economica del bene (potere di disposizione e rischio/beneficio).
  • Ai fini IVA il requisito decisivo non è soltanto la proprietà civilistica formale, ma la concreta disponibilità economica del bene: operazioni assimilabili all'acquisto (es. certe forme di leasing che trasferiscono rischi e benefici) possono dar diritto alla detrazione/rimborso.
  • La semplice realizzazione di opere su immobili di terzi o in comodato può rendere l'IVA non riferibile ad acquisto di beni ammortizzabili se le opere non sono separabili o se il soggetto non detiene il potere di disporre materialmente dei beni; occorre documentare separabilità, destinazione e titolarità del potere d'uso.
  • In sede di impugnazione e, ancor più, in cassazione, l'onere probatorio e di allegazione spetta al ricorrente: senza una chiara allegazione dei fatti e della natura delle operazioni (art.366 c.p.c.) il ricorso è destinato a risultare inammissibile o inefficace.
  • I giudici non possono pronunciare oltre i limiti della domanda (divieto di ultra petita): non è ammesso riconoscere un rimborso condizionato a eventi futuri se non espressamente richiesto dalle parti; la parte che desideri una pronuncia condizionata deve formularla espressamente in ricorso.
  • Se è dubbio se l'IVA contestata si riferisca all'acquisto di beni o alla realizzazione di opere (servizi/lavori), va chiarito: l'art.30 riguarda soltanto acquisto/importazione di beni; le operazioni di costruzione hanno diversa disciplina e possono escludere il rimborso previsto per i beni ammortizzabili.

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