Sentenza n. 5064/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. In particolare, lamentava la mancata convocazione per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 17 ottobre 2025. Tale attivazione del procedimento ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevatissimo numero di istanze analoghe. È stata tuttavia posta a carico dell’Amministrazione la restituzione alla ricorrente del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta pienamente soddisfatta dall’Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa integra il pieno soddisfacimento della pretesa di attivazione del procedimento e determina la cessazione della materia del contendere, se non residuano ulteriori contestazioni sulla definizione dell’istanza sostanziale.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere mediante l’azione contro il silenzio.
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