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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14481/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ai fini Ilor per il 1992, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione redditi d'impresa non dichiarati, determinati con metodo induttivo sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza. La società, operante nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, era stata ritenuta inattendibile nella contabilità per l'esistenza di un conto corrente occulto, non registrato, e per movimenti di denaro in contanti e con assegni fuori contabilità. Il ricorrente sosteneva che tali somme erano in realtà destinate al pagamento dei fornitori, i quali avrebbero emesso fatture in ritardo o omesso sistematicamente la fatturazione, con conseguente impossibilità per la società di registrare correttamente i pagamenti e di recuperare l'Iva; affermava inoltre che il saldo di cassa apparente era soltanto fittizio e che erano i fornitori i veri evasori. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, assumendo che l'accertamento induttivo era ingiustificato perché le movimentazioni del conto occulto coincidevano con somme regolarmente incassate e contabilizzate. Con il secondo motivo denunciava violazione del divieto di doppia imposizione, richiamando l'art. 67 d.P.R. 917/1986, per non avere considerato i pretesi accertamenti nei confronti dei fornitori. Con il terzo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata consegna degli avvisi di accertamento emessi verso i fornitori, necessari per difendersi. Con il quarto motivo deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato le difese sulla funzione del conto occulto e sul proscioglimento del socio dai reati tributari e fallimentari.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo, e inammissibile il terzo. Ha affermato che, in presenza di contabilità totalmente inattendibile, con saldo cassa apparente e conto corrente occulto non registrato, l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 è legittimo; ha precisato che la deduzione secondo cui i movimenti del conto occulto servivano a pagare i fornitori e che questi erano i veri evasori attiene a un apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione. Ha escluso la violazione del divieto di doppia imposizione, osservando che non vi era comunque identità di presupposto e soggetti tra la tassazione della società e quella dei fornitori, e che dagli atti non risultava nemmeno se i presunti redditi occulti dei fornitori fossero stati effettivamente tassati. Quanto all'omessa pronuncia, ha ritenuto che il rigetto dell'appello implicasse il rigetto di tutte le argomentazioni difensive. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto diverse tra decisione di primo e di secondo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa quando le omissioni e irregolarità contabili rendano inattendibili le scritture nel loro complesso, con possibilità di prescindere in tutto o in parte da bilancio e contabilità e di usare presunzioni anche prive dei requisiti ordinari.

  • art. 67 d.P.R. 917/1986

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il divieto di doppia imposizione; la Corte ha escluso che ricorresse una duplicazione di tassazione del medesimo presupposto.

  • art. 163 t.u.i.r.

    richiamato dalla Corte insieme all'art. 67 d.P.R. 600/1973 per negare la configurabilità della doppia imposizione nel caso di specie.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che il rigetto dell'appello integrasse una statuizione implicita di rigetto delle difese non espressamente esaminate.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norma richiamata per incardinare i motivi di ricorso; la Corte ha qualificato come di fatto, e quindi non scrutinabili come errori di diritto, le censure sulla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, limita il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., se il ricorrente non indica ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 54, comma 2 e comma 3, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012

    richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme e della nuova formulazione del vizio di motivazione ai giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato incidentalmente per escludere che l'atto depositato dall'Agenzia potesse valere come controricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo del reddito d'impresa è legittimo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile per irregolarità gravi, numerose e ripetute, anche se l'Ufficio prescinde dalle scritture e valorizza elementi extracontabili come conti occulti e saldo cassa apparente.
  • Le contestazioni che mirano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, sostenendo una finalità lecita delle movimentazioni extracontabili, integrano questioni di fatto non sindacabili in cassazione se la sentenza impugnata ha già ritenuto attendibile la ricostruzione dell'Ufficio.
  • Il divieto di doppia imposizione opera solo quando il medesimo presupposto sia tassato più volte; non ricorre se si confrontano rapporti d'imposta riferiti a soggetti diversi o a titoli diversi.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto della domanda o dell'appello comporti logicamente il rigetto implicito di tutte le questioni difensive incompatibili con la decisione adottata.
  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa in doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali differenti ragioni di fatto abbiano sorretto le due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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