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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00512/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committenti)

La controversia

In una controversia per il pagamento del saldo di lavori edilizi, l'appaltatore aveva chiesto la condanna dei committenti al residuo corrispettivo, detratto l'acconto già versato. I committenti avevano resistito deducendo il mancato completamento delle opere e la presenza di vizi nelle lavorazioni eseguite. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente, con detrazione anche del costo di eliminazione dei vizi accertati dal CTU. In appello, invece, la domanda dell'appaltatore era stata accolta in misura maggiore, ritenendosi che i committenti fossero decaduti dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per mancata tempestiva denuncia dei vizi e che l'eccezione di decadenza fosse stata proposta dall'attore in modo rituale nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: con il primo hanno denunciato la violazione dell'art. 183 c.p.c. in relazione all'art. 1667 c.c., sostenendo che l'eccezione di decadenza non poteva essere proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183, essendo ormai maturata la preclusione già alla prima udienza; con il secondo hanno riproposto la critica sulla tardività e ritualità della medesima eccezione; con il terzo hanno censurato la valutazione di attendibilità e capacità testimoniale di alcuni testimoni dell'appaltatore, ritenuti dal giudice di merito non incapaci ex art. 246 c.p.c.; con il quarto hanno chiesto la rivalutazione della somma dovuta e delle spese di lite, in conseguenza dell'eventuale accoglimento dei motivi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso per mancata notificazione ai ricorrenti. Ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, in tema di garanzia per vizi nell'appalto, la decadenza del committente ex art. 1667 c.c. non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dall'appaltatore; nel caso concreto, poiché i convenuti avevano già dedotto i vizi nella comparsa di risposta, l'attore avrebbe dovuto formulare l'eccezione di decadenza entro la prima udienza di trattazione, non potendo farlo per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione dell'interesse e dell'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. è riservata al merito e la doglianza era in parte generica e in parte fondata su accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione; il quarto è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    La decadenza dalla garanzia per vizi dell'opera non è rilevabile d'ufficio; va eccepita dalla parte interessata, con conseguente onere del committente di provare tempestiva denuncia solo se l'eccezione sia ritualmente sollevata.

  • art. 183 c.p.c.

    comma quinto; comma sesto, n. 1

    Le eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto devono essere proposte entro la prima udienza di trattazione; la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, consente solo di precisare o modificare domande ed eccezioni già proposte, non di formularne di nuove.

  • art. 246 c.p.c.

    L'incapacità a testimoniare dipende da un interesse giuridico, concreto e attuale, alla causa; la sua verifica è riservata al giudice di merito e la mera qualità di dipendente o di soggetto con rapporti con una parte non basta a fondare automaticamente l'incapacità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare in cassazione violazioni di legge sostanziale e processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appalto, l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi non può essere rilevata d'ufficio e, se il committente ha già dedotto i vizi come difesa, l'appaltatore deve eccepire la decadenza entro la prima udienza di trattazione, altrimenti l'eccezione è tardiva e inammissibile.
  • La prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. non è sede per introdurre nuove eccezioni soggette a preclusione, ma solo per precisare o modificare quelle già formulate nei limiti consentiti dal rito.
  • La valutazione dell'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse giuridico concreto e attuale alla controversia; tale apprezzamento è di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivato, salvo violazione di legge o manifesta illogicità nei limiti consentiti.
  • In sede di legittimità, le censure che investono l'apprezzamento delle prove o richiedono nuovi accertamenti di fatto sono inammissibili se non indicano puntualmente dove e come la questione sia stata introdotta e trattata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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