Sentenza del 14/12/2016 n. 25710 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sostenendo che fosse errata l'applicazione dell'aliquota del 12,50% sull'intera parte qualificata come rendimento della prestazione previdenziale liquidata in capitale nel 2000. Secondo l'Agenzia, la CTR avrebbe dovuto verificare concretamente se il rendimento derivasse dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato dal fondo e determinare analiticamente la relativa quota.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente l'accertamento compiuto dalla CTR sulla natura e sull'ammontare del rendimento. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà esaminare i meccanismi di funzionamento del fondo, verificare l'eventuale investimento sul mercato finanziario dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, determinare il rendimento netto effettivamente conseguito e quantificare il credito eventualmente spettante al contribuente. Solo su tale rendimento netto potrà applicarsi l'aliquota del 12,50%; la parte restante della prestazione continuerà a essere soggetta a tassazione separata. Sono state rimesse al giudice del rinvio anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
Le prestazioni in forma di capitale e i riscatti sono soggetti a tassazione separata nei casi previsti dalla norma.
La disposizione disciplina il trattamento fiscale delle prestazioni dei fondi di previdenza complementare, soprattutto per gli iscritti successivi all'entrata in vigore della normativa.
D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito nella L. n. 30 del 1997
È stata richiamata tra le disposizioni rilevanti per il regime fiscale delle prestazioni previdenziali integrative.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Prevedono il regime della tassazione separata, applicabile alla quota della prestazione qualificabile come sorte capitale e, secondo la disciplina successiva, alle prestazioni previdenziali maturate dal 1° gennaio 2001.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, nel testo previgente alla riforma del 2004
È stato richiamato dal contribuente in relazione alla tassazione dei redditi di capitale e alla determinazione della base imponibile.
L. n. 482 del 1985, art. 6
Per le prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2001, consente l'applicazione della ritenuta del 12,50% alla sola quota costituita dal rendimento netto derivante dalla gestione finanziaria del capitale accantonato.
D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14
A decorrere dal 1° gennaio 2001 ha portato all'applicazione del regime di tassazione separata sulle prestazioni previdenziali, senza la precedente distinzione tra capitale e rendimento.
L. n. 53 del 1994, art. 11
Le notificazioni sono nulle se mancano i requisiti previsti o se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.
La Corte ha ritenuto comunque sanata l'eventuale irregolarità o nullità della notificazione dalla costituzione tempestiva del resistente e dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
Art. 327 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto tempestivo perché notificato entro il termine annuale applicabile, non essendo stata notificata la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per le prestazioni in capitale provenienti da fondi previdenziali integrativi anteriori al 1° gennaio 2001, occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento netto.
- La tassazione agevolata del 12,50% non si applica automaticamente all'intera somma qualificata come rendimento: è necessario dimostrare che essa derivi dall'effettiva gestione e dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
- La quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, qualificabile come capitale, resta soggetta a tassazione separata; l'aliquota del 12,50% riguarda esclusivamente il rendimento netto finanziario provato.
- Il giudice deve svolgere un accertamento concreto sui meccanismi di funzionamento del fondo, sulla gestione finanziaria, sulle plusvalenze e sui criteri di attribuzione alle singole posizioni individuali, anche mediante consulenza tecnica.
- Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, trova applicazione il regime di tassazione separata previsto dalla disciplina sopravvenuta, senza la medesima distinzione fiscale tra capitale e rendimento.
- In materia processuale, un eventuale vizio della notificazione può essere sanato dalla costituzione tempestiva della parte destinataria, se l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo.
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