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Sentenza

Sentenza del 02/03/2018 n. 4943 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il trattamento fiscale applicato alla somma di Euro 575.797,23 lordi ricevuta in luogo della rendita pensionistica integrativa. Sosteneva che, trattandosi di una prestazione originata da un meccanismo previdenziale-assicurativo e di capitalizzazione, la ritenuta del 12,50% dovesse applicarsi alla differenza tra il capitale liquidato e i premi o contributi complessivamente versati, oppure comunque a una quota di rendimento più ampia di quella riconosciuta dalla CTR. Contestava inoltre l'insufficienza della documentazione utilizzata per determinare il rendimento e denunciava violazione delle norme sull'onere della prova e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che, per gli iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme maturate fino al 31 dicembre 2000 la tassazione separata si applica alla sorte capitale, mentre la ritenuta del 12,50% riguarda esclusivamente il rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato. Non è sufficiente che il fondo utilizzi riserve matematiche o criteri tecnico-attuariali, né che il rendimento sia calcolato in base alla redditività complessiva del patrimonio dell'ente. La certificazione prodotta dal contribuente è stata ritenuta generica e inidonea a dimostrare un rendimento effettivamente derivante da investimenti sul mercato. Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 resta applicabile integralmente la tassazione separata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di Euro 4.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    La ritenuta agevolata si applica, per analogia ai redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione, esclusivamente alla parte della prestazione qualificabile come rendimento netto prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17, nel testo ratione temporis

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali e, integralmente, alle somme maturate dopo il 1° gennaio 2001.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    le prestazioni in forma di capitale "comunque" a tassazione separata

    La disposizione riguarda principalmente gli iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all'entrata in vigore del decreto.

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30

    devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993

    Stabilisce la distinzione fiscale tra vecchi iscritti e nuovi iscritti ai fondi pensione complementari.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 9, comma 1, lett. a)

    si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001

    Per i vecchi iscritti, il nuovo regime fiscale opera sulle prestazioni riferibili agli importi maturati dal 1° gennaio 2001; per quelli maturati prima continuano ad applicarsi le regole precedenti.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi chiede l'applicazione dell'aliquota agevolata deve provare l'esistenza e l'entità del rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nei fondi previdenziali complementari occorre distinguere tra sorte capitale, costituita dai contributi e dagli accantonamenti, e rendimento netto prodotto dall'investimento del capitale.
  • Per i vecchi iscritti, le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 possono beneficiare dell'aliquota del 12,50% solo se è provato che derivano da un'effettiva gestione del capitale sul mercato; la parte restante è soggetta a tassazione separata.
  • L'utilizzo di riserve matematiche, formule attuariali o criteri di capitalizzazione non dimostra, da solo, l'esistenza di un rendimento da investimento agevolabile.
  • La documentazione deve indicare in modo analitico l'origine del rendimento, gli investimenti effettuati dal fondo e il collegamento tra tali investimenti e la somma liquidata; attestazioni generiche o meramente descrittive possono essere ritenute insufficienti.
  • Il mercato rilevante non deve essere necessariamente quello finanziario: possono rilevare anche investimenti su altri mercati, come quello immobiliare, purché il rendimento derivi effettivamente dalla gestione del capitale accantonato.
  • Non è sufficiente collegare il rendimento alla redditività complessiva dell'impresa o dell'ente datore di lavoro, perché tale dato può dipendere da criteri attuariali o contabili e non da investimenti del fondo sul mercato.
  • Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente il regime della tassazione separata, senza la distinzione tra sorte capitale e rendimento prevista per il periodo precedente.

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