Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30306/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasceva da un conflitto tra confinanti sulla titolarità di una fascia di terreno e di uno stradone posto tra due proprietà. Secondo la prospettazione attorea originaria, i convenuti avevano chiuso con un cancello il passaggio, rendendolo inaccessibile; le attrici sostenevano che una striscia di terreno di quattro metri fosse di loro proprietà esclusiva e chiedevano inoltre l’accertamento della comproprietà dell’ulteriore porzione di stradone, la rimozione del cancello e il risarcimento del danno. I convenuti avevano resistito eccependo l’usucapione della strada. Il Tribunale aveva riconosciuto la proprietà esclusiva delle attrici sulla striscia di quattro metri e aveva respinto la domanda di comproprietà sull’altra porzione, ritenendola dei convenuti; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti deducevano due motivi: 1) omesso esame delle prove testimoniali, dalle quali sarebbe dovuto risultare il possesso esclusivo e ultraventennale dello stradone in capo ai convenuti; 2) erroneo accertamento della proprietà esclusiva della porzione larga quattro metri in capo alle attrici, perché l’estensione del fondo recintato coinciderebbe con la superficie catastale della loro particella.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente i due motivi inammissibili. Ha osservato che la Corte territoriale aveva fondato l’accertamento sulla consulenza tecnica d’ufficio, chiarita in relazione alla corrispondenza tra il muro di cinta realizzato nel 1991 e il segno grafico catastale relativo al frazionamento del 1993, da cui risultava la porzione di terreno di metri 4,00 per metri 56,80 distaccata per strada. Quanto all’usucapione, la Corte d’appello aveva ritenuto non provato il possesso esclusivo dello stradone per il periodo utile successivo al 1991, valorizzando selettivamente le deposizioni testimoniali ritenute attendibili. La Cassazione ha qualificato le doglianze come una richiesta di rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, richiamando il principio per cui la scelta delle fonti probatorie e la valutazione della loro attendibilità spettano al giudice di merito, purché questi indichi le ragioni del proprio convincimento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    viene richiamato il procedimento camerale accelerato con proposta del relatore, poi condivisa dal collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto il vizio di omesso esame o di erronea valutazione, miri in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del fatto e una diversa ponderazione delle prove.
  • La valutazione dell’attendibilità dei testimoni, la selezione delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove ritenute più persuasive sono attività riservate al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché motivi in modo non apparente e logicamente coerente.
  • Per provare l’usucapione o il possesso esclusivo di un bene, la parte onerata deve dimostrare il possesso utile per il periodo rilevante; se il giudice di merito ritiene non adeguata la prova testimoniale e valorizza altre risultanze istruttorie, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.