Cassazione Penale, Ordinanza n. 33369/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale era stata affermata la sua responsabilità penale per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. L'unico motivo di ricorso riguardava la dedotta mancata comunicazione all'imputato della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 238 della legge fallimentare. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché il ricorrente non aveva prodotto la documentazione idonea a dimostrare l'omessa notifica, né aveva spiegato per quali ragioni non ricorressero i presupposti che consentono l'esercizio dell'azione penale anche prima della comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Inoltre, il ricorrente aveva richiamato l'art. 17 della legge fallimentare senza considerare che la comunicazione della sentenza di fallimento, in ragione del suo rilievo pubblicistico, è prevista nei confronti della pubblica accusa. Infine, le censure non erano state adeguatamente collegate alla loro decisività e rilevanza ai fini dell'affermazione della responsabilità penale.
Norme richiamate
art. 238 legge fallimentare
La norma riguarda il rilievo pubblicistico della sentenza dichiarativa di fallimento e consente, nei presupposti previsti dal comma 2, l'esercizio dell'azione penale anche prima della comunicazione della sentenza.
art. 17 legge fallimentare
È richiamato dall'art. 238 legge fallimentare; la Corte precisa che la comunicazione della sentenza di fallimento è prevista nei confronti della pubblica accusa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi deduce l'omessa notificazione o comunicazione di un atto processuale deve produrre, o indicare in modo formalmente verificabile, le risultanze documentali idonee a dimostrare il vizio dedotto; la mera allegazione non è sufficiente.
- La deduzione di un vizio processuale richiede l'indicazione specifica delle ragioni per cui la disciplina invocata sarebbe stata violata e, quando rilevante, delle ragioni per cui il vizio avrebbe inciso sulla decisione o sull'affermazione della responsabilità penale.
- La comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento prevista dalla disciplina fallimentare è collegata al rilievo pubblicistico della sentenza e, secondo la decisione, è prevista nei confronti della pubblica accusa.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso deciso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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