Sentenza del 21/03/2017 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cessione di quote ed aumento di capitale sociale: unico l'atto ma disposizioni autonomamente tassabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'atto pubblico comprendeva la donazione dell'intera quota societaria di una socia al coniuge e il successivo aumento del capitale sociale, sottoscritto dai soci. Il notaio sosteneva che le due disposizioni fossero necessariamente collegate e dovessero quindi scontare un'unica imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. L'Agenzia delle Entrate riteneva invece che si trattasse di negozi autonomi, con cause distinte, soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso decreto.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la cessione o donazione delle quote non rende inevitabile l'aumento del capitale sociale: le due operazioni sono eventualmente collegate sul piano soggettivo e funzionale, ma non presentano una connessione oggettiva, necessaria e inscindibile. Di conseguenza, ciascuna disposizione deve essere tassata autonomamente come atto distinto. È stato quindi confermato l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro di 168 euro, oltre alle spese di notifica. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 - Testo unico dell'imposta di registro
Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
Quando un unico documento contiene più negozi autonomi, con cause distinte e non necessariamente dipendenti l'uno dall'altro, ogni disposizione è soggetta a un'autonoma imposizione.
Art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 - Testo unico dell'imposta di registro
Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.
La tassazione unica, applicata alla disposizione più onerosa, è ammessa soltanto quando tra le disposizioni esiste una connessione oggettiva, immediata e necessaria prevista dalla legge o imposta dalla struttura obiettiva del negozio, non quando dipende dalla scelta delle parti.
Massime di principio
- La presenza di più operazioni in un unico atto non comporta automaticamente una tassazione unica: occorre verificare se ciascuna operazione abbia una propria causa e possa esistere autonomamente.
- La tassazione unica prevista dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 richiede una dipendenza giuridica necessaria e oggettiva tra le disposizioni; il semplice collegamento economico, funzionale o soggettivo non è sufficiente.
- La volontà delle parti di realizzare operazioni reciprocamente collegate non basta, da sola, a escludere la tassazione separata.
- La cessione o donazione di quote sociali e il successivo aumento del capitale costituiscono, in linea generale, negozi distinti: il secondo non deriva inevitabilmente dal primo e deve quindi essere valutato autonomamente ai fini dell'imposta di registro.
- Nel dubbio interpretativo, la qualificazione fiscale dipende dalla struttura giuridica concreta delle operazioni e dalla loro causa, non dal fatto che siano state formalizzate nello stesso documento.
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