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Sentenza

Sentenza n. 2077/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’applicazione della clausola di salvaguardia e condannato al pagamento di differenze retributive e contributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 1922 del 25 novembre 2023 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto all’applicazione della clausola di salvaguardia e all’inquadramento nella fascia da 3 a 8 anni dal 10 giugno 2012 al 9 giugno 2019; aveva inoltre condannato il Ministero a corrispondere le differenze retributive maturate dal 9 settembre 2016, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a versare all’INPS le differenze contributive nei limiti della prescrizione e a rimborsare le spese di lite. Nonostante la richiesta di pagamento del 27 novembre 2023, il Ministero è rimasto inerte. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che era decorso il termine di moratoria di 120 giorni e che persisteva l’inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del giudice del lavoro secondo le prescrizioni in essa contenute entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Le eventuali spese dell’attività commissariale sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 828,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica delle sentenze e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;

    L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme è accoglibile quando sia decorso il termine di moratoria di 120 giorni e l’amministrazione continui a non adempiere.

  • art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001

    le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;

    La regola che esclude un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale, ponendone gli oneri a carico dell’amministrazione inadempiente, è applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle pronunciate ai sensi della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Decorso il termine di moratoria di 120 giorni e persistendo l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato di condanna al pagamento di somme, è accoglibile l’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.
  • La disciplina che pone a carico dell’amministrazione inadempiente le spese dell’attività commissariale, considerate comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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