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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10168/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta e per il correlato reato fallimentare aggravato. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena fosse stata determinata in modo non corretto. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo l'inadeguatezza della motivazione sul punto e valorizzando elementi di fatto che, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere considerati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali, ma si risolvessero in una richiesta di diverso apprezzamento di merito sulla pena, già motivata dalla corte di appello con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. Ha inoltre giudicato il terzo motivo manifestamente infondato e privo di specificità, perché non si confrontava con la motivazione impugnata, che aveva ritenuto generiche le allegazioni difensive e quindi non idonee a superare quanto affermato in primo grado. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fall.

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per bancarotta fraudolenta

  • art. 219 legge fall.

    Richiamata come disposizione aggravatrice/correlata alla bancarotta contestata

  • art. 223 legge fall.

    Richiamata come ulteriore disposizione applicata ai fatti fallimentari

  • art. 133 c.p.

    La pena è stata ritenuta motivata attraverso la valutazione degli elementi previsti per la commisurazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità può giustificare la sanzione economica alla Cassa delle ammende in presenza di colpa

  • art. 30247 del 26/01/2016, Failla

    Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016

    Richiamata a sostegno del rilievo della colpa nell'inammissibilità manifesta del ricorso

  • art. 23903 del 15/07/2020, Marigliano

    Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020

    Richiamata come precedente sulla discrezionalità nella commisurazione della pena

  • art. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli

    Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017

    Richiamata come precedente sulla valutazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 8700 del 21/01/2013, Leonardo

    Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013

    Richiamata per il principio di specificità del motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla quantificazione della pena è inammissibile quando mira soltanto a sostituire al giudizio discrezionale del giudice di merito un diverso apprezzamento degli elementi ex art. 133 c.p., se la sentenza impugnata ha già dato conto dei criteri utilizzati.
  • Il motivo con cui si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione resa; non è sufficiente una generica critica dell'apparato argomentativo o la mera indicazione di elementi fattuali ritenuti favorevoli dalla difesa.
  • La manifesta inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è immune da censure di legittimità quando il giudice di merito richiami e valorizzi gli elementi rilevanti per la commisurazione della pena, senza che il ricorso possa trasformarsi in un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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