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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39154/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A) e tentata estorsione aggravata (capo T). Il ricorso articolava quattro motivi: 1) censura di utilizzabilità delle intercettazioni contenute nel Rit.1247/2018 per mancanza di indizi sufficienti al momento dell'autorizzazione; 2) vizio di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria sul reato associativo, con rilievi sulla carenza di prove dirette, assenza di dichiarazioni di collaboratori eccessiva valorizzazione di una vicenda di contraffazione quale prova di partecipazione all'associazione; 3) insufficiente gravità indiziaria e travisamento della prova sul reato estorsivo (concorso morale), essendosi fondato il giudizio su un'unica intercettazione ritenuta ambigua; 4) censura sulla motivazione circa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.416-bis c.p. e sul mancato approfondimento del metodo mafioso e della finalità agevolatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità (il ricorrente non ha indicato quali conversazioni sarebbero inutilizzabili né la loro incidenza sul complesso probatorio e sulla prova di resistenza). Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando gravi vizi di motivazione: il Tribunale aveva dato per assodato che Muscia fosse 'intraneo' alla cosca senza fornire elementi concreti a sostegno, non aveva indicato prove dirette, fonti o dichiarazioni a carico dell'indagato e aveva errato nel trarre dalla contraffazione e da una singola conversazione la prova dell'appartenenza all'associazione e della consapevolezza nel reato estorsivo. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame sulla gravità indiziaria, con la precisazione che in sede di rinvio il Tribunale dovrà altresì verificare la sussistenza dell'aggravante ex art.416-bis e le esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'aggravante per metodo mafioso e finalità di agevolazione deve essere specificamente delineata e comprovata; la sua applicazione richiede motivazione puntuale e non può essere dedotta senza elementi concreti.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Regola l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti. La Corte richiama che l'eliminazione di una prova illegittima impone la prova di resistenza: occorre valutare se le residue risultanze siano sufficienti a mantenere l'identico convincimento.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Rilevato implicitamente per contrastare la trasposizione automatica del principio delle nullità all'istituto dell'inutilizzabilità: le nullità e l'inutilizzabilità hanno regimi distinti e non sempre il vizio si propaga agli atti successivi.

  • art. 202 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ragionamento sul divieto di utilizzazione (anche indiretta) di atti coperti da segreto; la Corte distingue tra inutilizzabilità probatoria e utilizzazione di informazioni a fini euristici/investigativi, che in linea di principio può essere diversa salvo divieti espressi.

Massime di principio

  • Chi impugna l'utilizzabilità di intercettazioni deve indicare con precisione le conversazioni contestate e dimostrare l'incidenza delle stesse sul complesso probatorio, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
  • L'inutilizzabilità di una prova non si trasmette automaticamente agli atti successivi: ogni decreto autorizzativo va valutato nella sua autonomia; occorre distinguere tra inutilizzabilità probatoria e utilizzazione euristica per fini investigativi, salvo divieti espressi di legge.
  • Per ritenere la gravità indiziaria di partecipazione a consorterie mafiose sono richiesti elementi concreti e non presupposizioni: non è sufficiente dedurre l'appartenenza dall'interpretazione di singoli fatti senza prove dirette, fonti o dichiarazioni di collaboratori.
  • La prova della partecipazione associativa non può essere ricavata automaticamente dalla commissione di reati contrabbandati o di contraffazione: bisogna dimostrare il nesso tra l'attività concreta e l'organizzazione mafiosa, il ruolo dell'indagato e l'eventuale reinvestimento di risorse dell'associazione.
  • In ipotesi di concorso morale in estorsione, non basta la mera presenza o l'accompagnamento: occorre prova che l'imputato fosse a conoscenza dell'oggetto estorsivo e avesse la volontà o la consapevolezza di concorrervi.
  • Quando si eccepisce l'aggravante di cui all'art.416-bis, il giudice deve motivare specificamente in ordine al metodo mafioso e alla finalità di agevolazione dell'associazione; la mera evocazione di contatti o di 'rapporti' tra clan non è di per sé sufficiente.

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