Cassazione Penale, Sentenza n. 6851/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che, accogliendo l'appello del PM contro il provvedimento del Tribunale di Forlì, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il difensore deduceva violazione di legge per errata valutazione di elementi di fatto: presa in carico dal SERT e positivo percorso terapeutico, svolgimento di tirocinio con prospettive di assunzione e successivo contratto, stabile dimora in hotel a spese dei servizi sociali, e la breve distanza temporale dall'evento (24 maggio 2024) priva di ulteriori episodi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logicamente valida la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato la sottoposizione alla sorveglianza speciale e la sua violazione come indice di pericolosità sociale e rischio di recidiva, nonché i numerosi precedenti penali e la condotta violenta in stato di ebbrezza. La Corte ha inoltre escluso la valutazione di documenti e fatti sopravvenuti alla decisione del giudice del riesame (quali la documentazione prodotta successivamente) nel giudizio di legittimità e ha osservato l'assenza di dimora stabile che avrebbe permesso gli arresti domiciliari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta e dalla personalità dell'indagato; la Corte ha ritenuto legittimo fondare la misura cautelare sul rischio di recidiva in presenza di precedenti, violazione della sorveglianza speciale e condotta violenta.
giurisprudenza - Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019 (Zamparini)
Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Rv. 275982
Principio secondo cui elementi sopravvenuti dopo la chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non rilevano nel giudizio di legittimità e devono essere denunciati con nuova richiesta al giudice competente.
giurisprudenza - Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023 (Mati)
Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Rv. 285217
Conferma che l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari possono essere desunte dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo.
Massime di principio
- Elementi sopravvenuti dopo la decisione del giudice del riesame non sono valutabili in sede di Cassazione: tali elementi vanno proposti con istanza di revoca o modifica della misura al giudice competente.
- La sottoposizione a misura di prevenzione (es. sorveglianza speciale) e la sua violazione costituiscono indizi di pericolosità sociale utili a desumere il rischio di recidiva a fini cautelari.
- Precedenti penali rilevanti e condotte violente in stato di alterazione aumentano la probabilità di applicazione di misure cautelari di maggiore gravità, anche quando l'evento contestato è relativamente recente.
- La mera presa in carico dai servizi sanitari o la partecipazione a programmi terapeutici non esclude automaticamente esigenze cautelari se non comprovata l'effettiva stabilità del percorso di recupero e la concreta integrazione lavorativa.
- La mancanza di dimora stabile preclude in molti casi l'applicazione degli arresti domiciliari; occorre dimostrare tempestivamente e concretamente la disponibilità di un luogo idoneo.
- In sede di impugnazione cautelare in Cassazione non è permesso sovrapporre la valutazione di merito del giudice del riesame con una rivalutazione dei fatti: la Corte verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione, non ridiscute i fatti.
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