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Sentenza

Sentenza n. 3450/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A-55 e A-56

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il docente aveva impugnato il provvedimento ministeriale prot. 10444 del 13 marzo 2024, con cui era stata conclusa negativamente la procedura relativa al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, classi di concorso A-55 e A-56. Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, annullando il diniego e ordinando al Ministero di riesaminare l’istanza alla luce dei principi esposti in sentenza e della documentazione prodotta, anche nel corso del giudizio. Il Ministero ha proposto appello contro tale sentenza. Nelle more del giudizio di appello, a seguito del riesame disposto dall’amministrazione, il Ministero ha riconosciuto che il titolo posseduto abilita all’esercizio della professione docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per le classi A-55 e A-56.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il riesame ministeriale del 25 novembre 2025 ha infatti riconosciuto il titolo abilitante del docente per le classi A-55 e A-56, facendo venir meno l’interesse delle parti alla decisione dell’appello. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro la sentenza del TAR. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, considerato che la controversia non è stata decisa nel merito e che il TAR aveva già compensato le spese del primo grado.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza d’interesse all’appello

    La sopravvenienza di un fatto idoneo a soddisfare la pretesa sostanziale dedotta in giudizio determina il venir meno dell’interesse alla decisione e comporta l’improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • L’appello diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa la pretesa sostanziale dell’interessato e rende non più utile la decisione sull’atto o sulla sentenza originariamente contestati.
  • Quando il riesame amministrativo riconosce integralmente il diritto o la posizione sostanziale oggetto della controversia, il giudice d’appello non procede all’esame del merito delle censure contro la sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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