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Circolare

Circolare numero 109 del 5-4-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare estende anche ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri l27applicazione dell27art. 24 della legge n. 977/1967 sulla tutela del lavoro minorile, in coerenza con la giurisprudenza di Cassazione. Ne consegue la revisione delle precedenti istruzioni del 1991 per i casi di iscrizione negli elenchi CD/CM di soggetti che avevano meno di 14 anni, con indicazioni distinte per le posizioni assicurative gie0 iscritte e per i casi di minori non iscritti ma effettivamente utilizzati in famiglia. La circolare disciplina inoltre le prestazioni dovute, i limiti di computabilite0 dei periodi di lavoro minorile e l27azione di rivalsa dell27Istituto, precisando i soggetti passivi e i termini di prescrizione.

Applicazione dell24 art. 24 della legge n. 977/1967 ai fanciulli nel lavoro agricolo autonomo CD/CM

Applicazione dell�27art. 24 della legge n. 977/1967 al lavoro agricolo autonomo CD/CM

La circolare affronta il tema della tutela dei fanciulli adibiti al lavoro in violazione dell�27et�e0 minima di ammissione, con particolare riferimento ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri. L�27Istituto, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della posizione espressa dal Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, rivede l�27orientamento precedente e riconosce l�27applicabilit�e0 dell�27art. 24 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 anche nell�27ambito del lavoro autonomo agricolo svolto nei nuclei familiari dei CD/CM.

Quadro normativo e superamento delle precedenti istruzioni

L�27art. 24 della legge n. 977/1967 prevede che i fanciulli adibiti al lavoro in violazione delle norme sull�27et�e0 minima abbiano diritto alle prestazioni assicurative e che gli Istituti assicuratori possano esercitare azione di rivalsa. In precedenza la norma era stata ritenuta applicabile soltanto al lavoro subordinato, in ragione del tenore dell�27art. 1 della stessa legge, del riferimento al datore di lavoro contenuto nell�27art. 24 e dell�27art. 2126 c.c. riferito al rapporto di lavoro subordinato.

La Direzione Generale dello SCAU ha invece richiamato:

  • il principio costituzionale dell�27art. 35, che tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;
  • l�27interpretazione estensiva dell�27art. 2126 c.c., riconosciuta dalla Cassazione anche per il lavoro autonomo con caratteri di parasubordinazione;
  • la giurisprudenza secondo cui, anche in presenza di rapporto di lavoro contra legem per difetto dell�27et�e0 minima, il rapporto assicurativo obbligatorio si costituisce automaticamente.

La Suprema Corte ha inoltre affermato in pi�f9 decisioni che la disciplina dell�27art. 24 non �e8 limitata al lavoro subordinato e si applica anche allo svolgimento di attivit�e0 lavorativa in agricoltura nell�27ambito del nucleo familiare del padre coltivatore diretto.

Sistemazione della posizione assicurativa: casi in cui il minore �e8 gi�e0 iscritto negli elenchi

Per i fanciulli di et�e0 inferiore ai 14 anni che risultino comunque iscritti negli elenchi CD/CM, la circolare distingue due periodi di riferimento.

Per gli anni dal 1957 al 1961, la posizione assicurativa resta ancorata alle giornate certificate dagli elenchi, tenendo conto del sistema di accreditamento previsto dall�27art. 5, comma 5, della legge n. 1047/1957, che attribuiva le giornate-contributi secondo un ordine di precedenza tra i componenti della famiglia diretto-coltivatrice, colonica o mezzadrile. In tale ambito:

  • la posizione assicurativa �e8 costituita dalle giornate risultanti dagli elenchi;
  • l�27unica integrazione possibile deriva dall�27eventuale riscatto previsto dall�27art. 11 della legge n. 233/1990 per i soggetti iscritti senza attribuzione di giornate o con attribuzione ridotta.

Dal 1962, superato il precedente sistema di accreditamento e introdotto quello basato su un numero fisso di giornate per l�27intero anno o proporzionato alla frazione effettivamente lavorata, la posizione assicurativa �e8 determinata esclusivamente dalle risultanze degli elenchi CD/CM.

Revisione della circolare n. 271/1991 e pratiche di riscatto

La circolare modifica il punto 2 della circolare n. 271 del 27 novembre 1991. In precedenza, per i soggetti iscritti per l�27intero anno nel corso del quale avevano compiuto i 14 anni, erano state disposte:

  • l�27attribuzione di un numero di contributi proporzionato al periodo intercorrente tra il compimento del 14�b0 anno e il 31 dicembre;
  • l�27ammissione al riscatto per un numero di giornate ridotto in proporzione allo stesso periodo.

Con la nuova istruzione, l�27iscrizione negli elenchi CD/CM relativi agli anni 1957-1961 anche per la frazione anteriore al compimento del 14�b0 anno non deve pi�f9 essere contestata e non vanno pi�f9 eseguiti i ridimensionamenti proporzionali delle giornate risultanti dagli elenchi o da ammettere a riscatto. In sostanza, si prende atto dell�27intero numero di giornate attestato dall�27elenco di categoria dell�27anno di compimento dei 14 anni e lo si detrae dal limite di giornate richiesto per l�27intero anno, ottenendo il numero di giornate oggetto di riscatto.

La circolare poi distingue tra pratiche gi�e0 trattate secondo le vecchie istruzioni:

  • quelle per le quali l�27Istituto pu�f2 procedere autonomamente al riesame, specie quando lo SCAU non sia stato coinvolto nelle operazioni originarie;
  • quelle che richiedono l�27attivazione degli interessati e il coinvolgimento degli Uffici locali SCAU, in particolare quando il precedente ridimensionamento dell�27iscrizione sia derivato da specifici provvedimenti di tali Uffici.

Nel primo caso il riesame va effettuato anche se la pratica di riscatto sia gi�e0 definita o sia stata oggetto di domanda di riesame o impugnativa; le impugnative gi�e0 trasmesse al Comitato per la Gestione dei CD/CM vanno restituite per il riesame in autotutela. Nel secondo caso, in assenza di attivazione dell�27interessato entro i termini ordinari di prescrizione, la pratica definita non appare suscettibile di riesame autonomo da parte dell�27Istituto.

Minori non iscritti negli elenchi ma utilizzati nell�27attivit�e0 familiare

Quando il minore di et�e0 inferiore ai 14 anni non risulti iscritto negli elenchi CD/CM ma sia stato di fatto impiegato nell�27attivit�e0 lavorativa del nucleo familiare del padre coltivatore diretto, la Sede deve segnalare il caso allo SCAU. Quest�27ultimo dovr�e0 accertare l�27effettiva ricorrenza dell�27obbligo assicurativo, recuperare i contributi omessi e disporre l�27iscrizione negli elenchi.

La circolare precisa che, in tali ipotesi, non pu�f2 essere utilizzata la procedura di cui all�27art. 13 della legge n. 1338/1962, poich�e9 essa si riferisce all�27omissione contributiva del datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente e non �e8 applicabile ai lavoratori autonomi soggetti a regime speciale IVS.

Prestazioni assicurative spettanti al minore e limiti del computo

L�27art. 24 della legge n. 977/1967 riconosce al minore adibito al lavoro illegittimo il diritto alle prestazioni assicurative previste dalle norme vigenti. Nel settore CD/CM, le prestazioni effettivamente corrispondibili sono soltanto quelle previste dalle forme assicurative proprie della categoria:

  • assicurazione IVS;
  • indennit�e0 economiche di maternit�e0, ai sensi della legge 29 dicembre 1987, n. 546;
  • prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;
  • per i soli CM, anche assicurazione contro la tubercolosi.

La circolare sottolinea che tali prestazioni presuppongono, oltre al requisito dell�27et�e0 minima, anche gli ordinari requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle rispettive discipline.

Per l�27assicurazione IVS viene richiamato il principio per cui l�27effettiva riscossione dei contributi costituisce titolo per l�27accredito ai fini della pensione, e il conseguimento delle prestazioni previdenziali CD/CM resta subordinato al versamento effettivo della contribuzione. Di conseguenza, se i contributi relativi al lavoro minorile sono prescritti o non ancora riscossi dallo SCAU, il relativo periodo non pu�f2 essere computato ai fini pensionistici.

Azione di rivalsa: soggetti obbligati, criteri e prescrizione

Quanto alla rivalsa prevista dall�27art. 24, la circolare chiarisce che nel settore agricolo autonomo non opera il tradizionale datore di lavoro. Per questo motivo l�27azione di rivalsa deve essere esercitata nei confronti dei soggetti a cui fanno carico i contributi del fanciullo:

  • il capo famiglia coltivatore diretto;
  • per mezzadria e colonia, il concedente e il mezzadro o colono.

Per le prestazioni temporanee, il criterio varia a seconda che il periodo di lavoro minorile sia o meno determinante per il diritto alla prestazione:

  • se non �e8 determinante, non si esercita la rivalsa e la Sede si limita a chiedere allo SCAU il recupero dei contributi;
  • se �e8 determinante, si addebita l�27intero importo della prestazione, detraendo solo i contributi riscossi dallo SCAU per la singola gestione che ha liquidato la prestazione e per il solo periodo effettivamente rilevante ai fini del diritto.

Per la quantificazione delle detrazioni, la circolare richiede la collaborazione degli Uffici Provinciali SCAU, richiamando la posizione espressa dalla Direzione Generale del Servizio.

Per le prestazioni previdenziali, l�27azione di rivalsa pu�f2 essere esercitata entro il termine di prescrizione decennale, calcolato dalla data di pagamento delle prestazioni o delle singole rate. In tal modo la circolare coordina la disciplina speciale sul lavoro minorile con i principi applicabili alla gestione assicurativa agricola e con i limiti derivanti dalla prescrizione.

Punti principali

Estensione dell27art. 24 legge n. 977/1967 al lavoro agricolo autonomo

L27Istituto abbandona l27orientamento secondo cui la tutela dell27art. 24 della legge n. 977/1967 sarebbe applicabile solo al lavoro subordinato. La revisione deriva sia dalle indicazioni della Direzione Generale SCAU sia dalla giurisprudenza di legittimite0, che ha riconosciuto l27applicabilite0 della norma anche al lavoro autonomo in agricoltura svolto nell27ambito del nucleo familiare del coltivatore diretto.

Regolarizzazione della posizione assicurativa dei minori iscritti negli elenchi CD/CM

Per i fanciulli di ete0 inferiore ai 14 anni comunque iscritti negli elenchi CD/CM, la circolare distingue tra il regime 1957-1961 e quello successivo al 1962. Per il periodo 1957-1961 la posizione assicurativa resta quella risultante dagli elenchi, con eventuale integrazione solo se sia stato esercitato il riscatto previsto dall27art. 11 della legge n. 233/1990; dal 1962 la posizione e8 costituita dalle risultanze degli elenchi, senza ulteriori proporzionamenti. Viene inoltre superata la precedente istruzione della circolare n. 271/1991 che limitava iscrizione e riscatto alla sola frazione di anno successiva al compimento del 14b0 anno.

Riesame delle pratiche di riscatto gie0 definite o in corso

Le pratiche trattate secondo le vecchie direttive del 1991 devono essere riesaminate secondo due modalite0: in via autonoma dall27Istituto, quando lo SCAU non sia stato coinvolto e la pratica sia stata definita o non ancora definita; oppure con coinvolgimento degli Uffici SCAU e degli interessati, quando il riesame dipenda da atti gie0 adottati dagli Uffici periferici SCAU. Le impugnative gie0 trasmesse al Comitato CD/CM devono essere restituite per il riesame in autotutela, salvo i casi in cui occorra l27attivazione degli interessati entro i termini di prescrizione.

Minori non iscritti negli elenchi ma impiegati nel nucleo familiare

Se l27Istituto viene a conoscenza di minori sotto i 14 anni non iscritti negli elenchi CD/CM ma di fatto utilizzati nell27attivite0 familiare, la Sede deve segnalare il caso allo SCAU. Sare0 poi lo SCAU, dopo gli accertamenti sull27effettiva sussistenza dell27obbligo assicurativo, a recuperare i contributi omessi e a disporre l27iscrizione negli elenchi. Non e8 utilizzabile la procedura di riscatto ex art. 13 della legge n. 1338/1962, perche9 riferita al lavoro subordinato e non applicabile ai lavoratori autonomi agricoli.

Prestazioni assicurative spettanti per il lavoro minorile

L27art. 24 riconosce ai minori adibiti al lavoro in violazione dell27ete0 minima il diritto alle prestazioni assicurative previste dalle norme vigenti. Per i CD/CM tali prestazioni possono derivare solo dalle forme assicurative previste per la categoria: IVS, indennite0 economiche di maternite0 e assistenza sanitaria; per i soli CM anche l27assicurazione contro la tubercolosi. Restano fermi i requisiti soggettivi e oggettivi propri di ciascuna prestazione, diversi dall27ete0 minima.

Incidenza dei contributi omessi sul diritto a pensione

Per le prestazioni IVS la circolare richiama il principio per cui l27effettiva riscossione dei contributi costituisce titolo per l27accredito e il conseguimento delle prestazioni previdenziali CD/CM e8 subordinato al versamento effettivo della contribuzione. Ne deriva che, in caso di prescrizione o di mancata riscossione da parte dello SCAU, il periodo di lavoro minorile non e8 computabile ai fini pensionistici.

Azione di rivalsa dell27Istituto

L27azione di rivalsa va esercitata nei confronti del capo famiglia coltivatore diretto ovvero, per mezzadria e colonia, nei confronti del concedente e del mezzadro o colono, poiche9 nel settore CD/CM non opera la figura del datore di lavoro in senso stretto. La rivalsa riguarda gli importi delle prestazioni corrisposte quando i requisiti siano stati perfezionati anche mediante il computo dei periodi di lavoro minorile.

Distinzione tra prestazioni temporanee e pensionistiche e termini di prescrizione

Per le prestazioni temporanee, la rivalsa non va esercitata se il periodo di lavoro minorile non e8 determinante per il diritto; in tal caso si procede solo al recupero della contribuzione. Se invece il periodo minorile e8 determinante, si addebita l27intero importo della prestazione, detratta la sola contribuzione riscossa dallo SCAU per la gestione interessata e per il periodo effettivamente rilevante. Per le prestazioni previdenziali la rivalsa e8 ammessa entro la prescrizione decennale, decorrente dal pagamento della prestazione o delle singole rate.

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