Cassazione Civile, Ordinanza n. 01564/2026 del 23/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un difensore d'ufficio avverso il provvedimento di liquidazione del compenso da lei richiesto al Tribunale di Roma per l'attività svolta in favore di un assistito. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione, riconoscendo una somma inferiore a quella richiesta, e ha poi compensato le spese dell'opposizione richiamando la mancata opposizione del Ministero. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che, una volta accolta l'opposizione, le spese dovevano essere poste a carico della parte soccombente e che la semplice assenza di difesa dell'Amministrazione non bastava a giustificare la compensazione. La Corte ha ritenuto fondata la censura: la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., e il parziale accoglimento di una domanda proposta in un unico capo non integra reciproca soccombenza; pertanto non può fondare la condanna della parte vittoriosa alle spese della controparte, ma solo, ricorrendone gli altri presupposti, una compensazione totale o parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio di opposizione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. Ha quindi liquidato in favore della ricorrente, per il giudizio di opposizione, la somma di 350 euro per compensi, oltre accessori di legge, e ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e, in caso di accoglimento della domanda o dell'opposizione, vanno liquidate in favore della parte vittoriosa salvo diversa disciplina normativa.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla norma; non basta il mero richiamo alla mancata opposizione della controparte né il parziale accoglimento di una domanda articolata in un unico capo per integrare reciproca soccombenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro di legittimità dedotto per la denuncia di violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese processuali.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Permette alla Corte di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Cass. Sez. U, sent. n. 32061 del 31 ottobre 2022
È richiamata per affermare che l'accoglimento, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non determina reciproca soccombenza.
Cass. Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025
Conferma il principio sulle spese in caso di accoglimento parziale di domanda proposta in un unico capo.
Cass. Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025
Ulteriore precedente conforme sul regime delle spese e sull'insussistenza di reciproca soccombenza in ipotesi di accoglimento parziale di domanda unitaria.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, l'accoglimento, anche se solo parziale e in misura significativa, di una domanda proposta in un unico capo non integra reciproca soccombenza.
- La mera scelta della parte intimata di non costituirsi o di non proporre opposizione non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per compensare le spese.
- La compensazione delle spese può essere disposta solo nei limiti e nei casi tassativi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., dovendo il giudice fornire una motivazione effettiva e riconducibile a tali presupposti.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.
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