Cassazione Civile, Ordinanza n. 25346/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una divisione ereditaria avente ad oggetto un complesso immobiliare compreso nell'asse. Il tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnando il compendio a uno dei condividenti e ponendo a suo carico conguagli in denaro. In appello il soccombente aveva dedotto, tra l'altro, la simulazione assoluta di un atto di cessione di quote ereditarie tra due coeredi, chiedendo che fosse valorizzata la confessione resa in primo grado e che il giudizio civile fosse sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale per truffa. Inoltre contestava la non comoda divisibilità dell'immobile e il conseguente affidamento dell'intero bene a un solo condividente. Infine censurava il rigetto della domanda di rendiconto e di corresponsione dei frutti civili per il godimento esclusivo dell'immobile da parte degli altri coeredi. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione di norme sostanziali e processuali in relazione alla simulazione, alla sospensione necessaria, alle regole della divisione ereditaria e al diritto ai frutti civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sulla simulazione, perché l'atto di appello non conteneva una specifica censura alla decisione di primo grado su quel punto; ha escluso inoltre la necessità di sospensione del giudizio civile in attesa del penale per mancanza di pregiudizialità penale necessaria. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato aspecifica la doglianza sul diritto ai frutti civili, i quali possono essere liquidati anche in base al valore figurativo del canone locativo di mercato. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame della domanda di rendiconto e dei frutti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione di norme
richiamato come paradigma del ricorso per cassazione per errori di diritto.
art. 1343 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di illiceità della causa.
art. 1345 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di motivo illecito.
art. 1414 c.c.
richiamato in relazione alla simulazione del contratto.
art. 1415 c.c.
richiamato in relazione agli effetti della simulazione verso i terzi e le parti.
art. 1417 c.c.
richiamato in tema di prova della simulazione.
art. 1418 c.c.
richiamato in tema di nullità del contratto.
art. 1421 c.c.
richiamato in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità.
art. 2730 c.c.
richiamato in tema di confessione.
art. 2733 c.c.
richiamato in tema di confessione giudiziale.
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove.
art. 295 c.p.c.
richiamato per la sospensione necessaria del processo per pregiudizialità penale.
art. 342 c.p.c.
la Corte afferma che l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte argomentativa che confuti la sentenza di primo grado; se ciò manca, il motivo è inammissibile.
art. 654 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del giudicato penale nel giudizio civile.
art. 718 c.c.
richiamato dal ricorrente come regola generale della divisione in natura.
art. 720 c.c.
la Corte richiama la disciplina dell'assegnazione dell'immobile non comodamente divisibile, secondo cui la divisibilità va valutata sull'intera massa e sulle quote dei condividenti.
art. 723 c.c.
richiamato in relazione al rendiconto e ai rapporti tra condividenti.
art. 724 c.c.
richiamato in relazione ai frutti e ai pesi della divisione.
art. 820 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di frutti civili.
art. 1066 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di godimento e rapporti tra comunisti/condividenti.
art. 1140 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di possesso e godimento del bene.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi richiede la chiara individuazione delle statuizioni impugnate e delle ragioni di dissenso, con una confutazione puntuale della sentenza di primo grado; la mera riproposizione della vicenda o di questioni generiche non basta.
- La simulazione, se dedotta come azione, deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado; il giudice non può rilevarla d'ufficio in assenza di allegazione delle parti, mentre la diversa disciplina opera quando sia fatta valere in via di eccezione.
- La sospensione necessaria del processo civile ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità penale necessaria; in mancanza, la pendenza del procedimento penale non impone la sospensione del giudizio civile.
- Nella divisione ereditaria, la comoda divisibilità dell'immobile va valutata in relazione all'intera massa ereditaria, al numero delle quote e alle richieste dei condividenti, non solo alla natura materiale del bene.
- L'assegnazione dell'intero immobile a un condividente è legittima quando non sia possibile una divisione comodamente frazionabile e non vi siano richieste compatibili di formazione di porzioni uniche da parte di più condividenti.
- I frutti civili dovuti dal condividente che abbia goduto esclusivamente del bene comune possono essere liquidati in base al valore figurativo del canone locativo di mercato, quando ciò rappresenti il corrispettivo del godimento che sarebbe stato concedibile ad altri.
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