Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4792/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

AMCO aveva proposto opposizione avverso l'esclusione del credito vantato nei confronti di Pisani Vittorio (mutuo erogato da Banca Toscana nel 2005) nel contesto di provvedimento di sequestro/confisca. Il Tribunale aveva ritenuto il credito non tutelabile ai sensi dell'art.52 d.lgs. n.159/2011, sostenendo che la posizione reale era riconducibile al soggetto pericoloso Pisani Sante (destinatario della misura) e che una rinegoziazione del 2013, che ha esteso il piano di rientro da 10 a 40 anni, era anomala e prossima alla emersione della pericolosità di Pisani Sante, facendo ritenere strumentale l'operazione al consolidamento di interessi immobiliari del soggetto pericoloso. AMCO ha censurato la decisione per presunta errata applicazione della presunzione di strumentalità e per vizio di motivazione sulla buona fede del creditore, sostenendo che la banca si era affidata alla solvibilità del debitore Pisani Vittorio e non al garante Pisani Sante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale circa la strumentalità dell'operazione, richiamando sia l'erogazione iniziale sia la rinegoziazione anomala del 2013, e l'esistenza di elementi nel fascicolo dalla quale risultava la riferibilità dell'immobile a Pisani Sante e la qualificazione di Pisani Vittorio come prestanome. Quanto alla buona fede e all'affidamento incolpevole, la Corte ha rilevato l'assenza, nel ricorso, di elementi precisi sulla capacità reddituale di Pisani Vittorio al momento della rinegoziazione e ha condiviso la valutazione che la banca con ordinaria diligenza avrebbe potuto percepire l'intestazione fittizia. Conseguentemente il ricorso è rigettato e AMCO è condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art.59

    Disciplina l'opposizione all'esclusione dei crediti nel procedimento di prevenzione; nel caso, è la norma procedurale che AMCO ha utilizzato per proporre opposizione contro l'esclusione del proprio credito

  • d.lgs. n.159 del 2011, art.52

    Stabilisce i presupposti per la tutela dei terzi nei rapporti giuridici incidenti su beni oggetto di misure di prevenzione; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la tutela è esclusa quando mancano i requisiti di buona fede e autonomia economica del creditore o quando l'operazione risulti strumentale agli interessi del soggetto pericoloso

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. I, n. 65200 del 12.12.2014, rv 263315)

    Richiamato il principio secondo cui la parte che propone l'azione deve documentare gli atti e confrontarsi con gli elementi contenuti nel fascicolo della cognizione; utilizzato per supportare l'onere della parte istante di provare la propria posizione

Massime di principio

  • Il creditore che chiede tutela di un credito in procedimento di prevenzione deve fornire documentazione precisa sulla propria buona fede e sulla autonomia economica del rapporto, soprattutto quando emergono collegamenti con soggetti pericolosi.
  • Le rinegoziazioni anomale o concluse in tempi prossimi all'emersione di indizi di pericolosità del reale beneficiario possono far ritenere l'operazione strumentale al consolidamento di patrimoni riconducibili al soggetto pericoloso.
  • La valutazione giudiziale può inferire l'intestazione fittizia o il ruolo di prestanome sulla base degli elementi del fascicolo, e ciò pesa sul riconoscimento della tutela del credito.
  • Spetta alla parte istante confrontarsi con gli atti del fascicolo e provare concretamente la propria posizione; mere affermazioni generiche sulla solvibilità del debitore non sono sufficienti.
  • In situazioni analoghe, chi concede credito o lo ristruttura deve esercitare ordinaria diligenza per verificare la reale titolarità, la provenienza dei fondi e il rischio di strumentalità rispetto a soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.