Sentenza del 02/07/2020 n. 13513 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2003 recuperando a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti e IVA indebitamente detratta, lamentando che gli acquisti della societa' provenivano da ditte 'cartiere' emittenti fatture soggettivamente inesistenti e finalizzate a dissimulare operazioni intracomunitarie. In sede di appello la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l'accoglimento del ricorso della societa', ritenendo non probante la canalizzazione degli acquisti dalle cartiere, la scarsa differenza di prezzo rispetto ai listini e l'archiviazione del procedimento penale. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione articolando tre motivi, tra cui la censura principale (secondo motivo) relativa all'omesso esame della prova circa la buona fede e la diligenza della societa' acquirente di fronte agli indizi di inesistenza soggettiva delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che, quando l'Amministrazione contesta fatture soggettivamente inesistenti, essa deve provare, anche per via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore ma altresi' che il cessionario sapeva o avrebbe potuto sapere dell'inserimento dell'operazione in una frode. Spetta quindi al contribuente dimostrare di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. La Commissione Tributaria Regionale non ha valutato e indicato la prova contraria fornita dalla societa' e si e' limitata a considerazioni generiche; perciò la sentenza impugnata e' stata cassata in relazione a tale motivo e la causa e' stata rinviata alla stessa Commissione Tributaria Regionale, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, che provvedera' anche sul regolamento delle spese. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 24
Riferite alle regole sull'IVA: la decisione affronta la deducibilita' dell'IVA e la rilevanza delle fatture inesistenti; la Corte ricorda che, per escludere la detrazione, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza soggettiva e la consapevolezza del cessionario.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 991, art. 109
Censurato dall'Agenzia come norma che impedirebbe la deduzione ai fini delle imposte dirette per costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti; la Corte ha comunque deciso in punto di onere della prova e di valutazione della diligenza del contribuente.
Giurisprudenza: Cass. 24 agosto 2018, n. 21104
Principio interpretato e richiamato: l'Amministrazione deve dimostrare, anche indiziariamente, l'inesistenza del fornitore e che il cessionario sapeva o avrebbe potuto sapere dell'evasione; incombe poi sul contribuente la prova di aver agito in buona fede e con la diligenza massima esigibile.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture soggettivamente inesistenti deve provare non solo l'inesistenza del fornitore ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che l'acquirente sapeva o avrebbe potuto sapere dell'evasione.
- Spetta al contribuente fornire la prova contraria: dimostrare di non essere consapevole dell'inesistenza delle operazioni e di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalita'.
- Elementi come la percentuale di acquisti da fornitori sospetti o l'archiviazione di un procedimento penale non sono di per sé sufficienti a provare la diligenza dell'acquirente; il giudice deve valutare fattivamente le misure di verifica adottate dal contribuente.
- La regolarita' della contabilità e dei pagamenti non esclude, né di per sé prova, l'assenza di consapevolezza; e' necessario valutare controlli specifici: verifiche sui fornitori, congruita' dei prezzi, modalita' di pagamento, documentazione contrattuale e coerenza economica dell'operazione.
- In presenza di indizi di frode carosello o di fatture emesse da cartiere, la materia richiede una valutazione circostanziata dell'onere probatorio: l'Amministrazione deve fornire indici precisi e il giudice deve chiedere al contribuente la prova di buona fede e diligenza; in mancanza, la decisione puo' essere annullata e rinviata per nuovo esame.
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