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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30509/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (affittuari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risoluzione per finito affitto di contratti agrari relativi a un fondo rustico. La parte originaria che agiva sosteneva che i contratti fossero scaduti e che fosse stata validamente intimata disdetta agli affittuari già nel 1991, poi ribadita con successive comunicazioni; gli occupanti resistevano eccependo, tra l'altro, il difetto di integrità del contraddittorio, la mancanza di prova della ricezione della disdetta e la tardività/irrilevanza della pretesa. Dopo un primo rigetto in appello e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte di merito aveva accolto la domanda e dichiarato risolti i contratti. Avverso tale decisione, i soggetti che si dichiaravano eredi della parte attrice hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nel testo non emerge il contenuto specifico del motivo, se non che essi ricorrevano quali eredi della de cuius. I resistenti hanno proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i ricorrenti, qualificatisi eredi della parte originaria, non hanno fornito prova documentale del decesso della parte e della loro qualità di eredi, prova necessaria per la legittimazione ad impugnare. Ha quindi assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    consente solo le produzioni documentali rilevanti per dimostrare, nel giudizio di cassazione, la legittimazione ad impugnare come erede

  • art. 2697 c.c.

    pone a carico di chi si afferma erede l'onere di provare il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione va valutata dal giudice, ma non esonera dalla prova quando la qualità di erede non risulti adeguatamente dimostrata

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non vale, di per sé, come prova idonea della qualità di erede nei rapporti processuali tra privati

  • art. 46, primo comma, l. n. 203/1982

    richiamato nel percorso processuale precedente in relazione alla comunicazione finalizzata ad attivare il tentativo di conciliazione in materia agraria

  • art. 46, quinto comma, l. n. 203/1982

    richiamato nel percorso processuale precedente come base della proponibilità dell'azione di rilascio dopo il decorso di sessanta giorni dalla comunicazione per il tentativo di conciliazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame per l'impugnante

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Chi propone ricorso per cassazione dichiarandosi erede di una parte del giudizio di merito deve provare, con documenti producibili in cassazione, sia la morte della parte originaria sia la propria qualità di erede; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare.
  • La mancata contestazione della qualità di erede da parte dell'avversario non preclude il rilievo officioso del difetto di prova della legittimazione processuale.
  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è, da sola, prova sufficiente della qualità di erede nei rapporti processuali tra privati; può solo essere valutata unitamente al comportamento processuale della controparte secondo il principio di non contestazione.
  • L'inammissibilità del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
  • La definizione negativa dell'impugnazione comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, indipendentemente dalla condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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