Sentenza del 17/12/2018 n. 2903 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - avviso di liquidazione - pagamento del notaio - definizione della pretesa - è tale - ricorso dei contribuenti - non è ammissibile - art. 1292 Cod. civ. - principio - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno contestato la validità della pretesa tributaria, sostenendo che l’avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere notificato anche a loro e chiedendo il rimborso dell’imposta, nonostante il pagamento fosse già stato effettuato dal notaio. La questione riguardava inoltre gli effetti del pagamento del notaio sugli altri soggetti solidalmente obbligati.
La decisione
Il ricorso dei contribuenti è stato dichiarato inammissibile. È stata ritenuta legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione al solo notaio che aveva curato la registrazione dell’atto, senza obbligo di notificare l’avviso anche agli altri soggetti nel cui interesse la registrazione era stata richiesta. Il pagamento eseguito dal notaio ha definito il rapporto tributario e ha consolidato la pretesa fiscale anche nei confronti degli altri coobbligati, che non possono quindi ottenere il rimborso dell’imposta pagata.
Norme richiamate
Art. 1292 del Codice civile
La solidarietà passiva consente al creditore di chiedere l’intero adempimento a uno solo dei coobbligati. Applicando tale principio all’imposta di registro, il pagamento effettuato dal notaio libera anche gli altri obbligati nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e determina la definizione del rapporto tributario.
Massime di principio
- Quando il notaio è obbligato al pagamento dell’imposta di registro e ha richiesto la registrazione dell’atto, l’Amministrazione può notificare l’avviso di liquidazione direttamente a lui, senza doverlo notificare anche agli altri soggetti interessati.
- In presenza di obbligazione solidale, il pagamento integrale effettuato da uno dei coobbligati definisce la pretesa tributaria anche nei confronti degli altri.
- Gli altri coobbligati non possono normalmente chiedere all’Amministrazione il rimborso di un’imposta già pagata da uno dei soggetti obbligati, ferma restando la possibilità di eventuali rapporti di rivalsa interni tra coobbligati.
- La mancata notifica dell’avviso agli altri soggetti solidalmente obbligati non comporta, di per sé, l’illegittimità dell’atto notificato al soggetto individuato dalla legge come responsabile del pagamento.
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