Ordinanza del 16/09/2026 n. 25428 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Notificazioni e comunicazioni - Domicilio eletto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione afferma che, per notificare l’appello nel processo tributario, prevale l’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992: in presenza di domicilio eletto in primo grado, la notifica va eseguita prioritariamente presso tale domicilio, anche se non coincide con quello del difensore. Accoglie il primo motivo dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’appello e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.
Notifica dell’appello tributario presso il domicilio eletto in primo grado.
Notificazione dell’appello tributario presso il domicilio eletto
La pronuncia chiarisce quale sia il luogo in cui notificare l’impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali. Nel processo tributario, la notificazione dell’appello deve rispettare prioritariamente il domicilio eletto dalla parte in primo grado, secondo la disciplina speciale dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992.
Vicenda processuale
La contribuente, inizialmente indicata come AA Srl in amministrazione straordinaria, aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Catania un avviso di accertamento relativo all’IVA 2010. La rettifica dell’imponibile derivava dalla contestata applicazione del regime del reverse charge a un’operazione di vendita immobiliare. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso.
L’Agenzia delle entrate aveva proposto appello, notificandolo presso gli uffici dell’amministrazione straordinaria della contribuente, dove questa aveva eletto domicilio nel ricorso introduttivo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo che dovesse essere notificato al difensore costituito in primo grado. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione; nel giudizio di legittimità si è costituito il Fallimento della Ediltekna Costruzioni Industriali Srl.
Eccezioni preliminari sull’ammissibilità del ricorso
La Corte ha respinto l’eccezione secondo cui il ricorso per cassazione sarebbe stato inammissibile per l’erronea indicazione della parte destinataria. Ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., non è necessaria una forma particolare per indicare le parti: è sufficiente che esse siano identificabili con certezza dal contesto del ricorso e dai riferimenti agli atti dei precedenti gradi. La Corte richiama Cass. n. 7551/2005, Cass. n. 254/2006 e Cass. n. 8778/2023. Nel caso concreto, gli elementi riportati consentivano di identificare con certezza il Fallimento, anche in considerazione del decreto del 23 aprile 2018 di apertura della procedura e dell’ordinanza del 26 settembre 2023 con cui era stata dichiarata l’interruzione del giudizio; il Fallimento si era inoltre costituito in cassazione.
È stata respinta anche l’eccezione relativa alla riproduzione nel ricorso di pagine di atti e provvedimenti dei precedenti gradi, ritenuta necessaria a rendere specifiche e dimostrare le censure rivolte alla sentenza d’appello.
Regola applicabile al domicilio per la notifica dell’appello
La Corte distingue la notificazione dell’appello tributario da quella del ricorso per cassazione. Per individuare il luogo di notificazione dell’impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali si applica l’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, norma speciale e prevalente rispetto all’art. 330 c.p.c., riferito al ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali. Sono richiamate Cass. n. 4233/2017 e Cass., Sezioni Unite, n. 14916/2016.
In base all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, salvo il caso della consegna in mani proprie, comunicazioni e notificazioni sono effettuate presso il domicilio eletto e, in mancanza, presso la residenza o la sede dichiarata dalla parte al momento della costituzione in giudizio. Pertanto, se la parte ha eletto domicilio, l’atto di appello deve essere notificato prioritariamente in quel luogo, anche quando il domicilio non è presso il difensore; la Corte richiama Cass. n. 14549/2018 e Cass. n. 24376/2025.
L’elezione di domicilio, inoltre, non viene meno automaticamente per l’estinzione del rapporto professionale o per la cancellazione dall’albo del domiciliatario, salvo che dall’atto di elezione risultino diverse determinazioni. Sul punto è richiamata Cass. n. 20474/2011.
Applicazione al caso concreto
Nel giudizio di primo grado la contribuente aveva eletto domicilio presso gli uffici della procedura di amministrazione straordinaria, in Catania, via Del Rotolo n. 46, e non presso il proprio difensore. La notifica dell’appello doveva quindi essere eseguita presso tale indirizzo.
La dichiarazione di fallimento intervenuta nell’ottobre 2016, al momento della notifica dell’appello, non modificava l’esito: il fallimento era sopravvenuto nel corso del termine per appellare e trovava applicazione il principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, previsto dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14916/2016. La dichiarazione di fallimento fu poi revocata pochi mesi dopo.
Decisione e conseguenze
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, qualificato come censura di error in iudicando de iure procedendi, perché la corte regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello per il mancato invio al difensore, senza considerare il domicilio eletto dalla contribuente in primo grado. Gli altri due motivi sono rimasti assorbiti: uno riproponeva la medesima censura sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo; l’altro contestava che, in caso di supposta nullità della notifica, l’appello fosse stato dichiarato inammissibile anziché essere assegnato un termine per rinnovarla.
La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione è stata assunta il 10 settembre 2026 e depositata il 16 settembre 2026.
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