Cassazione Civile, Ordinanza n. 08597/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da due distinti decreti ingiuntivi ottenuti dalla società locatrice nei confronti della Provincia, relativi a pretese economiche connesse a danni arrecati a un immobile locato e alla successiva ricognizione/assunzione del relativo debito da parte dell'ente. In un primo giudizio, la pretesa veniva fondata su un atto del 30 ottobre 2008 che la Corte d'appello aveva ritenuto non essere una transazione, ma una mera dichiarazione di soddisfazione della locatrice; tale sentenza non fu impugnata. In un secondo giudizio monitorio, la locatrice richiedeva nuovamente Euro 150.000 sostenendo che il credito fosse riconosciuto in un atto deliberativo del 27 novembre 2009, qualificato come riconoscimento di debito fuori bilancio e collegato all'approvazione del bilancio dell'ente. La Provincia oppose il giudicato formatosi sulla precedente decisione e contestò la legittimità dell'assunzione della spesa tramite delibera di variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 TUEL. Nel ricorso per cassazione dedusse due motivi: 1) erroneo rigetto dell'eccezione di giudicato, sostenendo che la medesima pretesa creditoria fosse già stata decisa nel precedente giudizio; 2) violazione del TUEL per avere la Corte d'appello confuso la variazione di bilancio ex art. 175 con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194, ritenendo che la prima non potesse legittimare la spesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, il difetto di specificità per mancata trascrizione della sentenza asseritamente coperta da giudicato, come richiesto dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.; nel merito ha comunque escluso il giudicato, osservando che il primo giudizio riguardava la qualificazione dell'atto del 30 ottobre 2008 come transazione, mentre nel secondo giudizio la pretesa era fondata su una diversa causa petendi, cioè sul successivo atto deliberativo del 27 novembre 2009. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il bilancio degli enti locali ha natura autorizzatoria e che, nel testo applicabile ratione temporis dell'art. 175 TUEL, la variazione di bilancio può ricomprendere anche l'iscrizione di spese; ha inoltre distinto tale disciplina dall'art. 194 TUEL, ma ha escluso che l'eventuale scelta dell'ente di utilizzare la variazione di bilancio in luogo della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio comporti nullità, inefficacia o impossibilità di spesa. In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, la Provincia è stata condannata alle spese, a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa per le ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
Richiamato dal giudice di merito nella qualificazione della domanda come azione di arricchimento senza causa, poi rigettata; la Cassazione non fonda su tale norma la propria decisione.
art. 1988 c.c.
Evocato dalla Corte territoriale come base della dedotta ricognizione di debito; nel giudizio di legittimità il tema rileva solo per escludere l'identità della causa petendi rispetto al precedente processo.
art. 175 d.lgs. 267/2000
"Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione"
La variazione di bilancio può intervenire nel corso dell'esercizio anche sulla parte spese; il bilancio ha natura autorizzatoria e l'iscrizione della spesa in variazione di bilancio può costituire autorizzazione alla spesa stessa.
art. 194 d.lgs. 267/2000
Disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in ipotesi tipizzate; la Corte esclude però che tale procedura sia l'unico veicolo per iscrivere e autorizzare la spesa in ogni caso, negando che il ricorso all'art. 175 renda la spesa nulla o inefficace.
art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000
Richiamato per la immediata eseguibilità della deliberazione ritenuta urgente.
art. 151, comma 4, d.lgs. 267/2000
Richiamato per ribadire la natura autorizzatoria del bilancio degli enti locali.
art. 3, comma 1, d.lgs. 118/2011
Richiamato come conferma sistematica, pur non applicabile ratione temporis, della natura autorizzatoria del bilancio.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La mancata trascrizione della sentenza invocata come giudicato rende il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 369, n. 4, c.p.c.
Insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. impone l'onere di specifica produzione/individuazione del provvedimento coperto da giudicato.
art. 380-bis c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la proposta di definizione camerale e la trattazione in adunanza camerale.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- La deduzione del giudicato esterno in cassazione richiede il rispetto rigoroso degli oneri di specificazione e allegazione: il ricorrente deve trascrivere o comunque riprodurre in modo autosufficiente il contenuto del provvedimento che si assume coperto da giudicato.
- Non sussiste giudicato su questioni che nel precedente processo siano rimaste assorbite, perché l'assorbimento implica una decisione di irrilevanza della questione non idonea a formare cosa giudicata sul punto.
- Per escludere l'identità del giudicato occorre verificare con precisione la causa petendi delle due domande: un mutamento del titolo posto a base della pretesa impedisce di ritenere riproposta la medesima controversia.
- Nel sistema del TUEL, la variazione di bilancio ex art. 175 e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 sono istituti distinti, ma l'eventuale erroneo utilizzo della prima procedura non comporta di per sé nullità o inefficacia dell'iscrizione della spesa.
- La natura autorizzatoria del bilancio degli enti locali consente di considerare l'iscrizione della spesa in bilancio come idonea autorizzazione contabile, ferma restando l'eventuale diversa rilevanza sotto il profilo della responsabilità amministrativo-contabile.
- In cassazione non è sufficiente una censura che assuma l'erronea applicazione del giudicato o di norme processuali senza la precisa riproduzione degli atti e delle decisioni rilevanti; il difetto di autosufficienza determina l'inammissibilità del motivo.
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