Cassazione Penale, Ordinanza n. 31970/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità, indeterminatezza e mancanza di specificità del motivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il testo riferisce un ricorso presentato nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna. L'unico motivo di ricorso è stato ritenuto generico e indeterminato, poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., nonché privo di specificità. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logica e persuasiva, il ricorrente non ha indicato gli elementi posti a fondamento della censura, impedendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Inoltre, il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni della Corte d'appello, formulando una censura aspecifica e non idonea a superare la soglia di ammissibilità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve individuare con specificità le ragioni della censura; la mancanza di tali requisiti determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione il cui motivo sia generico o indeterminato e non indichi gli elementi posti a fondamento della censura, impedendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di svolgere il proprio sindacato.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; una censura aspecifica, che non si misuri con le argomentazioni del giudice di merito, non supera la soglia di ammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Come è indicizzato
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