Cassazione Penale, Sentenza n. 00319/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato responsabile di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.p. strada) aggravata per aver provocato un incidente, sollevando quattro doglianze: 1) invalidità e inutilizzabilità del prelievo ematico per mancanza di informazione/consenso, con prospettata questione di costituzionalità rispetto all'art. 13 Cost.; 2) nullità per mancato avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. e questione sulla sanabilità delle nullità in caso di giudizio abbreviato; 3) vizio di valutazione e travisamento probatorio (in particolare per la possibile assunzione di alcool dopo la guida e l'attendibilità della teste De Guidi), con riferimento all'art. 192 c.p.p.; 4) vizio nella revoca obbligatoria della patente (art. 186, comma 2- bis) e profili di incostituzionalità per trattamento sperequato rispetto al rifiuto degli accertamenti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: 1) ha confermato il consolidato orientamento per cui l'art. 186 c.d.s. non richiede un preventivo consenso informato al prelievo ematico finalizzato all'accertamento del reato (il dissenso è sanzionato penalmente), perciò l'esame eseguito è utilizzabile; 2) ha ritenuto la nullità dedotta dalla difesa come sanata dalla scelta del rito abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, c.p.p., salvo le ipotesi di violazione di divieto probatorio assoluto; 3) ha dichiarato inammissibili i censure sul piano valutativo in Cassazione, richiamando i limiti del sindacato di legittimità, la rilevanza della doppia conformità delle decisioni di merito e l'assenza di macroscopico travisamento probatorio; 4) ha rigettato la questione costituzionale sulla revoca della patente, richiamando precedenti che hanno dichiarato manifestamente infondate analoghe censure. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, Codice della Strada
Norma principale del reato contestato: guida con tasso alcolemico molto elevato e previsione dell'aggravante con incidente. La Corte ha confermato la legittimità dell'applicazione dell'aggravante e della conseguente sanzione amministrativa/penale (compresa la revoca obbligatoria della patente) richiamando precedenti di legittimità sulla coerenza costituzionale della disciplina.
art. 186, comma 5, Codice della Strada
Prevede gli accertamenti per rilevare lo stato di ebbrezza e le modalità del prelievo. La Corte ha interpretato la norma in linea con la giurisprudenza che esclude l'obbligo di un preventivo consenso informato per il prelievo finalizzato all'accertamento del reato; l'alternativa consentita dalla norma è il rifiuto, che è penalmente sanzionato.
art. 13 Cost.
Diritti invocati dalla difesa (libertà personale e inviolabilità). La Corte ha ritenuto che la disciplina speciale del Codice della Strada operi un bilanciamento costituzionalmente compatibile tra esigenze probatorie e tutela della libertà personale, come già affermato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 114 disp. att. c.p.p.
Riguarda l'avviso al soggetto sottoposto ad accertamenti sanitari. La Corte ha affrontato la questione di nullità collegata, ritenendo la materia regolata dal diritto vivente e che la deducibilità della nullità segue la disciplina generale delle nullità.
art. 438, comma 6-bis, c.p.p.
«La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.»
La Corte ha applicato tale disposizione per ritenere sanate molte delle nullità invocate in presenza della scelta del rito abbreviato, precisando tuttavia che restano esclusi dalla sanatoria i casi di violazione di divieti probatori assoluti o di norme costituzionali che impediscano l'utilizzabilità della prova.
artt. 180 e 182 c.p.p.
Richiamati in ordine ai termini e alla deducibilità delle nullità: la giurisprudenza indica i limiti temporali e procedurali per la loro deduzione, confermando la natura di nullità generale di alcune violazioni e le possibilità di sanatoria.
art. 192 c.p.p.
Norma sulle modalità di valutazione della prova testimoniale. La Corte ha ricordato che la contestazione della valutazione delle prove in Cassazione è fortemente limitata e che la violazione dell'art. 192 può essere dedotta in Cassazione solo nei limiti stabiliti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti dell'impugnazione in Cassazione: la Corte ha ricordato che i motivi che censurano la valutazione dei fatti e delle prove sono soggetti ai vincoli di ammissibilità stabiliti da questa norma.
art. 183 c.p.p.
Richiamato per il principio di sanatoria delle nullità in sede di scelta del rito, come interpretato nella giurisprudenza richiamata.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in Cassazione: la Corte ha applicato tale articolo disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il prelievo ematico finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, ai sensi dell'art. 186 c.d.s., può essere eseguito anche senza un preventivo consenso informato del soggetto: la normativa speciale prevede il diritto al dissenso, che è però penalmente sanzionato (rifiuto).
- La scelta del rito abbreviato opera una vasta sanatoria delle nullità procedurali (art. 438, comma 6-bis c.p.p.), rendendo non deducibili in Cassazione molte censure di nullità purché non si tratti di violazioni di divieti probatori assoluti o di diritti costituzionali fondamentali che rendano la prova inutilizzabile.
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è molto limitato: quando le decisioni di merito sono doppie conformi occorre dimostrare un travisamento probatorio macroscopico o una manifesta illogicità della motivazione per ottenere accoglimento.
- Le questioni di legittimità costituzionale rispetto a previsioni come la revoca obbligatoria della patente per reati aggravati (es. art. 186, comma 2-bis) sono state più volte ritenute manifestamente infondate, in ragione della peculiare pericolosità della condotta alla guida e del bilanciamento operato dal legislatore.
- Le doglianze relative alla mancanza di informazioni fornite dal personale sanitario circa la finalità probatoria del prelievo sono, alla luce della giurisprudenza consolidata, insufficienti a far dichiarare l'inutilizzabilità dell'esame quando l'acquisizione sia stata disposta nell'ambito della disciplina del Codice della Strada.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00271/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00272/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00273/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00274/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00277/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00278/2026 del 07/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →