Ordinanza n. 1746/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio di un provvedimento comunale relativo a un permesso di costruire in variante e successivo permesso di costruire conclusivo del procedimento
Esito
La controversia
Il giudizio, introdotto da privati e integrato da motivi aggiunti, riguarda la legittimità degli atti del Comune di Gela relativi a una variante in corso d’opera a un permesso di costruire. In particolare, il ricorso introduttivo impugna il provvedimento comunale che ha annullato d’ufficio un precedente atto nella parte in cui subordinava l’accoglimento della richiesta edilizia al mantenimento di un accesso al mare esistente da molti anni, individuato nelle planimetrie comunali e ricondotto al principio della dicatio ad patriam. Sono stati inoltre impugnati, in via eventuale, il precedente provvedimento comunale e il permesso di costruire originario. Con motivi aggiunti è stato impugnato il successivo permesso di costruire in variante, qualificato come atto conclusivo del procedimento. Nel provvedimento in esame il TAR non decide il merito delle censure, ma prende atto della verificazione sui luoghi già disposta con precedenti ordinanze e provvede sull’istanza del verificatore, il quale aveva chiesto l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio e un acconto per le prime spese.
La decisione
Il TAR accoglie l’istanza del verificatore nei limiti indicati in motivazione. Autorizza l’uso del mezzo proprio per l’espletamento dell’incarico, ritenendolo giustificato da ragioni di efficienza, efficacia ed economia delle risorse. Dispone inoltre l’attribuzione di un anticipo sul compenso pari a 1.000 euro, posto allo stato a carico della parte ricorrente, invece dei 2.000 euro richiesti. Quanto alla successiva liquidazione del compenso, indica come coordinate normative gli artt. 15, comma 1, l. n. 836/1973 e 8 l. n. 417/1978 per l’indennità chilometrica, nonché il d.m. 30 maggio 2002 e le disposizioni richiamate del d.P.R. n. 115/2002 per onorari, indennità e spese di viaggio degli ausiliari del giudice. La controversia principale resta pendente e non viene definita nel merito.
Norme richiamate
art. 15, comma 1, l. n. 836/1973
la misura dell’indennità chilometrica di cui al primo comma dell’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo
La disposizione è indicata quale parametro per la successiva liquidazione dell’indennità chilometrica connessa all’uso del mezzo proprio.
art. 8 l. n. 417/1978
È richiamato insieme all’art. 15 l. n. 836/1973 quale disciplina applicabile alle missioni e alla determinazione dell’indennità chilometrica.
d.m. 30 maggio 2002
È indicato quale parametro per la successiva liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese di viaggio spettanti al verificatore quale ausiliario del giudice.
artt. 50 e 55 d.P.R. n. 115/2002
Le disposizioni sono richiamate per la misura degli onorari e delle indennità e spese di viaggio spettanti agli ausiliari del giudice.
art. 275 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per individuare la disciplina transitoria applicabile agli onorari degli ausiliari del giudice mediante rinvio alle tabelle allegate al d.P.R. n. 352/1988 e alla l. n. 319/1980, come modificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel corso di una verificazione disposta dal giudice amministrativo, l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio da parte del verificatore può essere accordata quando risulti funzionale all’efficienza, all’efficacia e all’economia dell’espletamento dell’incarico.
- Il giudice amministrativo può disporre un anticipo sul compenso dell’ausiliario o del verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico della parte proponente l’attività istruttoria, con successiva liquidazione secondo la disciplina normativa applicabile.
- La determinazione definitiva del compenso del verificatore deve essere effettuata applicando i parametri previsti dalla normativa sugli ausiliari del giudice e, per le spese chilometriche, dalla disciplina delle missioni e dell’uso del mezzo proprio richiamata nel provvedimento.
Come è indicizzato
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