Cassazione Civile, Ordinanza n. 10134/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un pensionato già dipendente di ente pubblico sosteneva di avere diritto, per il proprio trattamento di pensione complementare, all’aliquota agevolata del 15% prevista dalla disciplina di settore. Per ottenere la quantificazione delle ritenute IRPEF operate alla fonte dall’ex datore di lavoro, aveva inviato un’istanza sia all’ente previdenziale sia all’Agenzia delle Entrate; non avendo ricevuto risposta, aveva impugnato il silenzio-rifiuto davanti al giudice tributario. L’Agenzia delle Entrate, soccombente in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della decisione per violazione delle norme sul contenzioso tributario e sul rimborso, sostenendo che l’istanza originaria non fosse una vera domanda di rimborso, perché priva della quantificazione delle somme richieste, e quindi non idonea a formare un silenzio impugnabile; (2) violazione della disciplina sulla tassazione delle pensioni complementari, per avere la CTR applicato la nuova normativa a trattamenti fondati su montanti contributivi già maturati in epoca anteriore; (3) violazione della norma che limita l’estensione della disciplina agevolativa anche agli ex dipendenti pubblici. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente. Ha affermato che l’istanza presentata non era una domanda di rimborso giuridicamente idonea, perché chiedeva soltanto la quantificazione delle ritenute operate, senza indicare in modo diretto e specifico le somme da restituire; di conseguenza non poteva formarsi alcun silenzio-rifiuto impugnabile. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre per il giudizio di legittimità è stata applicata la soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come vizio dedotto per nullità della decisione di appello per mancato rilievo dell’inammissibilità originaria del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro per i motivi di violazione di legge relativi alla disciplina fiscale della pensione complementare.
art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546 del 1992
l’atto impugnato doveva essere scrutinato alla luce delle regole sull’impugnabilità del diniego o silenzio in materia tributaria.
art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme al precedente per sostenere che mancavano i presupposti dell’impugnazione.
artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 602 del 1973
norme sul rimborso delle imposte invocate per affermare che l’istanza era generica e non idonea a fondare il silenzio-rifiuto.
art. 23, commi 5 e 7, D.Lgs. n. 252 del 2005
norma sulla tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, invocata nei motivi poi assorbiti.
art. 64, comma 2, L. n. 144 del 1999
richiamato in combinato disposto con la disciplina previdenziale per contestare l’applicabilità della nuova regola ai montanti maturati in epoca precedente.
art. 23, comma 6, D.Lgs. n. 252 del 2005
richiamato per sostenere che la disciplina agevolativa non fosse estensibile agli ex dipendenti pubblici.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
utilizzato per la cassazione senza rinvio e la decisione nel merito con declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso.
Massime di principio
- L’istanza proposta dal contribuente in materia di rimborso tributario deve contenere una domanda restitutoria diretta e specifica, con l’indicazione delle somme richieste e degli elementi necessari a verificare la pretesa; in difetto, non è idonea a provocare un silenzio-rifiuto impugnabile.
- Una richiesta meramente prodromica, volta solo ad acquisire dati o conteggi per formulare in futuro una domanda di rimborso, non integra un’istanza di rimborso e non consente l’accesso al giudizio sul silenzio dell’Amministrazione.
- La generica istanza di rimborso, priva della quantificazione delle ritenute o degli importi da restituire, è giuridicamente inidonea; il vizio non è sanabile con successivi depositi documentali intervenuti nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto essere instaurato.
- Quando il ricorso introduttivo è inammissibile per mancanza dei presupposti dell’azione, i motivi ulteriori relativi al merito della disciplina fiscale restano assorbiti.
- In presenza di consolidamento giurisprudenziale sopravvenuto rispetto alla proposizione della lite, le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre nel giudizio di legittimità resta applicabile il criterio della soccombenza.
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