Sentenza del 02/12/2021 n. 5515 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - eccezione di notifica e prova in appello - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente eccepisce la nullità o il vizio di notifica degli atti di accertamento/riscossione e, in sede d'appello, intende far valere prova contraria per dimostrare il difetto di notifica. Si discute se in appello sia ammessa la produzione di nuove prove rispetto a quanto documentato in primo grado e quale efficacia abbia la mancata costituzione delle parti in sede di appello.
La decisione
La Corte riconosce che nel processo tributario non è consentita in appello la produzione di nuove prove (intese come mezzi di prova non già documentati in primo grado), mentre è sempre ammesso il deposito di nuovi documenti. Inoltre la mancata costituzione della parte in appello non determina automaticamente gli effetti tipici della contumacia e non preclude la possibilità di allegare e far valere in appello elementi idonei a confutare il vizio di notifica degli atti tributari. In sostanza l'appello può accogliere documentazione nuova e valutare, nei limiti procedurali, prove contrarie riguardanti la notifica.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 58
L'art. 58 è interpretato nel senso che limita la produzione di nuovi mezzi di prova in appello rispetto a quanto già formato in primo grado, ma non impedisce il deposito di documenti nuovi. La disposizione è letta in modo coerente con la possibilità di consentire alla parte di offrire elementi documentali utili a dimostrare vizi di notifica.
Cass. nn. 3615/2019 e 29087/2018
Giurisprudenza di legittimità citata a supporto: in linea con l'orientamento che distingue tra produzione di prove nuove (generalmente non ammessa) e deposito di documenti (ammesso), e che riconosce alla parte la possibilità di contestare efficacemente la regolarità delle notifiche anche in sede di appello.
Massime di principio
- In appello nel processo tributario non si possono introdurre nuovi mezzi di prova non documentali rispetto a quanto è stato formato in primo grado; tuttavia è sempre ammesso depositare documenti nuovi.
- La mancata costituzione in appello non equivale automaticamente a contumacia con gli effetti tipici (es. decadenza della facoltà di proporre eccezioni rilevabili d'ufficio); pertanto la parte può comunque far valere in appello elementi a difesa, specialmente riguardo a vizi di notifica.
- Se si contesta la validità della notifica di atti tributari, è fondamentale produrre tempestivamente documentazione probatoria: in primo grado per consolidare la prova, e in appello è possibile integrare con documenti nuovi che dimostrino il vizio di notifica.
- Gli avvocati devono distinguere tra chiedere l'acquisizione di nuovi mezzi di prova (spesso preclusi in appello) e depositare documenti (ammessi); le istanze per mezzi probatori nuovi richiedono motivazione e sono soggette a limiti procedurali.
- Prassi consigliata: raccogliere e depositare in primo grado tutta la documentazione utile; in appello, se emergono elementi nuovi, depositare i documenti immediatamente e spiegare la loro rilevanza rispetto al vizio di notifica per consentirne la valutazione.
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