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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13519/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata speciale per i semestri 2010-2015. Sosteneva che l'esclusione dal beneficio fosse in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale, perché i reati ostativi erano stati commessi negli anni 1980-1989, anteriori all'introduzione delle norme ritenute ostative (in particolare quanto alla disciplina dei reati 4-bis), richiamando anche pronunce della Corte costituzionale sul principio di irretroattività e su limitazioni in materia di esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto applicabile la disciplina della liberazione anticipata speciale prevista dal d.l. n. 146/2013 (convertito nella legge n. 10/2014) limitata, nella legge di conversione, dall'esclusione per i reati indicati nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. La Corte ha confermato che tale esclusione non è contraria ai principi costituzionali, che la norma eccezionale di favore si applica ai semestri indicati anche se i reati sono antecedenti, e che la questione delle sentenze costituzionali richiamate non è pertinente alla specie (anche per i limiti di ultrattività del decreto-legge non convertito). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.l. n. 146/2013 (convertito nella legge n. 10/2014)

    Ha introdotto la liberazione anticipata "speciale" aumentando il beneficio da 45 a 75 giorni per semestre per i periodi di detenzione ricompresi tra il 01/01/2010 e il 24/12/2015; la legge di conversione ha tuttavia escluso dal beneficio i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen.

  • art. 4-bis ordinamento penitenziario

    Individua i reati ostativi la cui commissione impedisce la concessione di taluni benefici penitenziari; la sua applicazione è stata ritenuta idonea a giustificare l'esclusione dalla liberazione anticipata speciale.

  • d.l. n. 306/1992 (convertito nella legge n. 356/1992)

    Normativa che in passato ha introdotto rilevanti restrizioni per i reati ostativi; la Corte osserva che tale disciplina non regola direttamente la liberazione anticipata speciale del d.l. 146/2013.

  • Cost., art. 77, comma 3

    Principio in base al quale le disposizioni di un decreto-legge non convertito non possono avere efficacia ultrattiva tale da creare aspettative o diritti per fatti precedenti; richiamato per escludere effetti ultrattivi non previsti.

  • Sentenze Corte costituzionale n. 32/2020 e n. 193/2020

    Hanno ribadito principi di non retroattività in materia di esecuzione penale; la Corte di merito ha però ritenuto tali pronunce non applicabili nel caso specifico perché la normativa controversa è una norma eccezionale di favore riferita a periodi di detenzione in corso e per i limiti sull'efficacia dei decreti-legge non convertiti.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez. 1, n. 22749/2016; Sez. 3 n. 2780/2016)

    La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittima l'esclusione dal beneficio per i reati 4-bis e ha affermato la compatibilità costituzionale della limitazione introdotta dalla legge di conversione del d.l. 146/2013.

Massime di principio

  • Una norma eccezionale di favore introdotta per un arco temporale specifico (es. d.l. 146/2013 per semestri 2010-2015) si applica alle detenzioni in corso nell'arco temporale indicato anche se i reati sono stati commessi anteriormente, salvo diversa previsione della legge di conversione.
  • Se la legge di conversione di un decreto-legge introduce limiti o esclusioni (es. per i reati 4-bis), tali limiti sono applicabili e sono stati ritenuti compatibili con i principi costituzionali dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Il principio di irretroattività delle norme restrittive in materia di esecuzione penale non opera automaticamente per escludere l'applicazione di una norma successiva che sia favorevole o che estenda un beneficio, specialmente se la norma è stata concepita come misura straordinaria per situazioni temporanee.
  • Le eccezioni volte a escludere benefici per reati considerati particolarmente gravi (ostativi) sono valutate bilanciando il diritto del detenuto con la tutela della collettività e sono state ritenute costituzionalmente legittime.
  • Questioni di incostituzionalità o di irretroattività vanno sollevate tempestivamente nel corso del procedimento: l'omissione può comportare inammissibilità o esito negativo del ricorso.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

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