Sentenza n. 2617/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per l'attivazione del procedimento di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di convocazione finalizzata alla presentazione della domanda e al rilascio di un visto di ingresso per studio universitario. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha documentato l'avvenuta fissazione, da parte della competente sede diplomatica, di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di definire il giudizio per cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la refusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'Amministrazione; tuttavia, il Ministero e l'Ambasciata sono stati posti a carico della restituzione al ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudizio è stato promosso per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio sull'attivazione del procedimento relativo al visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento da parte dell'amministrazione competente e la conseguente attivazione del procedimento richiesto possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa durante il giudizio mediante un comportamento operoso, il giudice può compensare le spese di lite, ponendo comunque a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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