Sentenza n. 598/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di ammonimento n.-OMISSIS-del Questore di Latina Cat. II -OMISSIS-datato 26 giugno 2025 e notificato in data 27 giugno 2025; - del silenzio rigetto formatosi in riferimento all'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 18 giugno 2025; - e, per quanto possa occorrere, della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 16 giugno 2025, ex art. 7 e segg. L. 241/90, volto ad irrogare la misura del provvedimento di ammonimento ai sensi dell'art. 8 D.L. 11/2009 convertito nella Legge n. 38/2009 e successive modifiche intervenute con la legge n. 168/2023; - nonché del conseguenziale decreto n. -OMISSIS-del 17 giugno 2025 e notificato in pari data con cui veniva disposto il ritiro dell'arma modello Beretta 92 FS, matricola S104295Z completa di n. 02 caricatori e di n. 30 cartucce cal. 9 NATO, manette di sicurezza in acciaio cromato matricola. N. -OMISSIS- prive di chiavi armamento in dotazione individuale al ricorrente quale Assistente Capo della Polizia di Stato in forza al Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio ed in servizio presso la Squadra Amministrativa / Informativa Compartimentale; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di ammonimento del Questore di Latina, silenzio sull'istanza di accesso agli atti, comunicazione di avvio del procedimento e decreto di ritiro dell'arma e delle dotazioni individuali
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 8 del d.l. 11/2009, oltre al silenzio formatosi sull'istanza di accesso, alla comunicazione di avvio del procedimento e al provvedimento di ritiro dell'arma di servizio e delle dotazioni individuali. Ha dedotto, in primo luogo, violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.l. 11/2009, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, sostenendo che l'ammonimento fosse fondato esclusivamente sulle dichiarazioni dell'ex partner, ritenute false, incongruenti e mosse da rancore, mentre l'amministrazione avrebbe omesso di considerare le condotte aggressive e persecutorie che la stessa avrebbe posto in essere nei suoi confronti. Ha dedotto, inoltre, violazione del diritto di accesso, degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990 e difetto di motivazione, lamentando il mancato esame dell'istanza di accesso, delle memorie difensive e della richiesta di audizione personale. Nel corso del giudizio ha anche prospettato un pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assegnazione ad altro incarico, ma tali ulteriori doglianze, contenute in memoria non notificata, non sono state esaminate.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla domanda relativa al silenzio sull'accesso, ha rilevato che l'amministrazione, costituendosi, aveva depositato tutti gli atti del procedimento, sicché non vi era più luogo a pronunciarsi su tale domanda. Le ulteriori censure contenute nella memoria difensiva non notificata sono state ritenute inidonee ad ampliare il thema decidendum. Nel merito, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ammonimento: la richiesta dell'ex partner era sorretta da screenshot di messaggi e telefonate, dichiarazioni di persone informate sui fatti e ulteriori messaggi audio dai quali emergevano condotte persecutorie, offensive, violente e minacciose, anche finalizzate a ottenere il ritiro dell'istanza. La versione del ricorrente è stata ritenuta priva di riscontri esterni e, in parte, contraddetta dalle risultanze istruttorie; l'episodio riferito da una testimone, relativo a un'aggressione della controinteressata, è stato considerato isolato e comunque non idoneo a infirmare il complessivo quadro indiziario. Il giudice ha ribadito che l'ammonimento è una misura preventiva e discrezionale, basata su indizi attendibili e su una valutazione prognostica del pericolo, non sull'accertamento di una responsabilità penale; il sindacato giurisdizionale è quindi limitato all'evidente carenza dei presupposti, alla manifesta irragionevolezza o alla sproporzione. Ha escluso che la mancata ostensione degli atti determinasse, di per sé, l'illegittimità dell'ammonimento, anche considerando che il ricorrente non aveva proposto l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. né motivi aggiunti dopo il deposito degli atti. Ha inoltre ritenuto che l'audizione personale non fosse obbligatoria, non essendo prevista dall'art. 8 del d.l. 11/2009 né dalla l. 241/1990, e che l'amministrazione potesse disporla solo ove ritenuta utile. Le memorie difensive, aventi la stessa data del provvedimento, non avrebbero comunque potuto incidere sull'esito, poiché l'amministrazione aveva accelerato la conclusione del procedimento in ragione dell'acquisizione di nuovi messaggi ritenuti particolarmente gravi e urgenti. Anche l'impugnazione del ritiro dell'arma è stata respinta, non essendo state formulate censure specifiche ulteriori rispetto a quelle rivolte contro l'ammonimento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. [...] Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. [...] Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.
L'ammonimento è una misura preventiva e discrezionale, adottabile sulla base di indizi attendibili e di una valutazione prognostica del pericolo; non richiede l'accertamento della responsabilità penale. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato all'evidente carenza dei presupposti, alla manifesta irragionevolezza o alla sproporzione.
art. 22 ss. l. 241/1990
La mancata ostensione degli atti non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento; nel caso concreto, l'amministrazione ha depositato in giudizio tutti gli atti del procedimento e il ricorrente non ha proposto l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. né motivi aggiunti.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'ammonimento è stata ritenuta sufficiente alla luce del quadro indiziario acquisito dall'amministrazione.
art. 10 l. 241/1990
La presentazione di memorie partecipative non impone necessariamente l'accoglimento delle prospettazioni del privato; nel caso concreto, le memorie non avrebbero comunque potuto determinare un diverso esito.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura riferita alla partecipazione procedimentale è stata respinta, poiché l'omessa audizione personale non è prevista come obbligatoria nel procedimento di ammonimento.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Il ricorrente avrebbe potuto proporre l'istanza processuale per l'accesso agli atti dopo il mancato riscontro amministrativo; la mancata proposizione è stata valorizzata dal giudice nel valutare la censura sull'ostensione.
Massime di principio
- L'ammonimento del questore è una misura amministrativa preventiva e discrezionale, finalizzata a prevenire la commissione di reati attraverso una valutazione prognostica ex ante del pericolo; è sufficiente un quadro di indizi attendibili e non occorre accertare la responsabilità penale del destinatario.
- Nel giudizio sull'ammonimento questorile, il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai casi di evidente carenza dei presupposti fattuali, manifesta irragionevolezza o sproporzione della misura.
- La valutazione di attendibilità posta a fondamento dell'ammonimento può risultare da dichiarazioni della persona istante corroborate da riscontri esterni, quali messaggi, registrazioni, documentazione e dichiarazioni di persone informate sui fatti; la contrapposta versione del destinatario, priva di riscontri o contraddetta dall'istruttoria, non impone una diversa conclusione.
- Nel procedimento di ammonimento previsto dall'art. 8 del d.l. 11/2009 non è obbligatoria l'audizione personale del destinatario, potendo l'amministrazione procedervi discrezionalmente qualora la ritenga utile ai fini istruttori.
- La mancata ostensione degli atti procedimentali non comporta automaticamente l'illegittimità del provvedimento finale, soprattutto quando gli atti siano successivamente depositati in giudizio e il ricorrente non attivi gli strumenti processuali di tutela dell'accesso né dimostri una concreta incidenza difensiva.
- Le memorie partecipative non devono essere necessariamente accolte, ma la loro mancata considerazione può rimanere irrilevante quando, alla luce del quadro istruttorio complessivo, esse non siano idonee a determinare un diverso esito del procedimento.
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