Cassazione Penale, Sentenza n. 4683/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione prima della pronunzia di primo grado. La Corte ha precisato che, anche computando 201 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen., la prescrizione era comunque intervenuta, rendendo irrilevanti gli altri vizi denunciati e imponendo l'annullamento senza rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva dichiarato penalmente responsabile per il reato di minaccia. In appello (poi convertito in ricorso per cassazione) il difensore ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali per: omesso espletamento dell'esame dell'imputato nonostante la richiesta, diniego di rinvio per legittimo impedimento, errori nella affermazione di responsabilità e nel trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen.
201 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.
La sospensione dei termini prevista dall'art. 159 cod. pen. (201 giorni nel caso di specie) è stata computata nel calcolo della prescrizione; tuttavia anche con tale sospensione la prescrizione è risultata intervenuta prima della pronuncia di primo grado
prescrizione (codice penale / principio generale)
Il reato è estinto per prescrizione prima della pronunzia di primo grado; quando la prescrizione è intervenuta prima della decisione di primo grado la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione prima della pronuncia di primo grado, la Cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato, anche se connessi errori procedurali sarebbero stati meritevoli di esame
- Le sospensioni dei termini (es. ex art. 159 cod. pen.) devono essere computate nel calcolo della prescrizione e possono non bastare a impedire l'estinzione del reato
- Eccezioni procedurali come l'omesso esame dell'imputato o il diniego di rinvio perdono efficacia se la prescrizione ha già estinto il reato al momento della pronuncia di primo grado
- In difese future occorre calcolare con precisione i termini di prescrizione e segnalare tempestivamente eventuali sospensioni o interruzioni per evitare che vizi processuali diventino ininfluenti
- Quando la Cassazione annulla per estinzione del reato non interviene sul merito della responsabilità sostanziale e non dispone rinvio, però la decisione estingue il procedimento rispetto al reato dichiarato prescritto
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