Cassazione Penale, Sentenza n. 33388/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca della somma di denaro sequestrata in relazione a fatti di detenzione di stupefacenti (tre involucri) riqualificati ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, lamentando l'assenza di relazione di pertinenzialità tra il denaro e il reato contestato e affermando che la confisca non era consentita in assenza delle condizioni dell'art.240-bis cod. pen.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo relativo alla confisca del denaro e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca, disponendone la restituzione all'avente diritto. La Corte ha ritenuto che, in ipotesi di mera detenzione di stupefacente ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, la confisca del denaro è ammessa solo se sussiste un nesso di pertinenzialità con l'attività illecita o se ricorrono le condizioni previste dall'art.240-bis cod. pen. (richiamato dall'art.85-bis d.P.R. 309/90). Il giudice del patteggiamento non ha motivato il collegamento tra la somma e il reato, né risultano applicabili automaticamente le norme sulla confisca; pertanto la confisca è stata annullata e il denaro restituito.
Norme richiamate
art.444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento; la pronuncia di patteggiamento è impugnabile in Cassazione per vizi di motivazione relativamente alle misure di sicurezza e misure reali quando tali misure non risultano concordate o sono viziate nella motivazione.
art.73 comma 5 d.P.R. 309/90
Disciplina della detenzione di stupefacenti; la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato per questa ipotesi può avvenire solo se sussiste un nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività illecita contestata.
art.240-bis cod. pen.
Prevede determinate ipotesi di confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato; la sua applicazione richiede il verificarsi delle condizioni specifiche previste dalla norma e non può essere estesa al denaro in assenza di tali condizioni.
art.85-bis d.P.R. 309/90
Rinvio all'art.240-bis cod. pen. per talune misure relative ai reati in materia di stupefacenti: tuttavia il rinvio non consente l'automatica confisca del denaro in assenza dei presupposti sostanziali dell'art.240-bis.
art.240 cod. pen.
Norma generale sulla confisca: la Corte ha specificato che, in materia di mera detenzione, non è possibile fondare la confisca del denaro su questa norma quando manca il nesso con il reato specifico.
art.73 comma 7-bis d.P.R. 309/90
Norma applicabile alle ipotesi di cessione di stupefacenti: la Corte ha distinto le ipotesi di cessione (in cui alcune forme di confisca possono essere ammesse) dalla mera detenzione (in cui non sussiste il necessario nesso).
art.448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione contro le statuizioni concernenti l'applicazione delle misure di sicurezza per vizi di motivazione, anche nell'ipotesi in cui la pena sia applicata su richiesta (patteggiamento).
Massime di principio
- In caso di mera detenzione di sostanze stupefacenti (art.73, comma 5, d.P.R. 309/90) la confisca del denaro rinvenuto è ammissibile solo se il giudice dimostra il nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività illecita.
- Le somme derivate da precedenti cessioni o destinate ad acquisti successivi di droga non sono automaticamente confiscabili come "prodotto" o "prezzo" del reato connesso alla mera detenzione.
- La confisca obbligatoria prevista dall'art.240-bis cod. pen. può essere applicata soltanto se ricorrono le condizioni specifiche previste dalla norma e dal rinvio operato dall'art.85-bis d.P.R. 309/90; in mancanza di tali condizioni la confisca è illegittima.
- Nel giudizio di patteggiamento il giudice deve comunque motivare adeguatamente eventuali misure reali; la mancanza di motivazione sul nesso tra somme e reato espone la statuizione ad annullamento in Cassazione.
- Se la confisca è annullata, la somma sequestrata deve essere restituita all'avente diritto; pertanto chi detiene denaro contestato dovrebbe documentarne la provenienza lecita per contrastare la pertinenzialità con il reato.
- Le decisioni sulle misure reali o di sicurezza, anche in sede di patteggiamento, sono impugnabili per vizi di motivazione ai sensi delle norme processuali sulla cassazione.
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