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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24121/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina aggravata e tentata rapina ritenendo: (1) che fossero illegittimamente utilizzate erga omnes le dichiarazioni rese da Matteo Fabbri in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria e poi in dibattimento, dovendosi applicare le garanzie dell'art. 63 e le procedure dell'art. 210 c.p.p.; (2) che vi fosse vizio di motivazione e violazione di legge sulla credibilità e attendibilità delle dichiarazioni del testimone Fabbri, perché interessato a sottrarsi a responsabilità; (3) che la testimonianza e il riconoscimento in udienza della testimone Martina Bedeschi fossero inattendibili e basati su caratteri somatici generici e su un precedente riconoscimento fotografico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che le dichiarazioni rese davanti alla polizia giudiziaria da persona non sottoposta a indagini (Fabbri) possano essere utilizzate contro chi le rese: tali dichiarazioni, anche se autoindizianti, sono utilizzabili contro terzi e la tutela prevista dall'art. 63 c.p.p. tutela soltanto il dichiarante. Non sussistevano poi i presupposti per applicare l'art. 210 c.p.p. poiché Fabbri non era mai stato imputato né sussistevano profili di connessione. I motivi relativi alla credibilità dei testi sono stati ritenuti aspecifici e manifestamente infondati: la valutazione giudiziale delle dichiarazioni era logicamente motivata, coerente con il fascicolo e le dichiarazioni dei testi risultavano convergenti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616, comma 1, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    art. 63, comma 1, cod. proc. pen.

    La garanzia prevista dall'art. 63 tutela il dichiarante rispetto all'utilizzabilità contro se stesso delle proprie dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; tuttavia, quando il dichiarante non è indagato, le sue dichiarazioni autoindiziate sono utilizzabili nei confronti di terzi.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Le misure previste dall'art. 210 (es. usare dichiarazioni rese durante indagini precedenti) non sono applicabili se la persona che rese le dichiarazioni non è mai assunta nella qualità di imputato e non sussistono profili di connessione tra procedimenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'ammenda per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino)

    Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807-01

    Principio che conferma l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese a PG da soggetto non indagato nei confronti di terzi, e la funzione protettiva dell'art. 63 rivolta al solo dichiarante.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 13648 del 20/10/1999, Mantarro)

    Sez. 5, n. 13648 del 20/10/1999, Rv. 215046-01

    Sottolinea i limiti applicativi dell'art. 210 in assenza della qualità di imputato o di connessione fra procedimenti.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da una persona non indagata, anche se autoindizianti, possono essere utilizzate contro terzi: la tutela dell'art. 63 c.p.p. protegge il dichiarante, non impedisce automaticamente l'utilizzabilità erga omnes.
  • Le garanzie e le procedure previste per l'incidente probatorio o per l'escussione di persone indagate (art. 63, art. 210 c.p.p.) si applicano solo se la persona assume formalmente la qualità di imputato o sussistono profili di connessione tra procedimenti.
  • La valutazione della credibilità dei testimoni da parte del giudice di merito è ampiamente discrezionale e sarà sindacabile in Cassazione solo se emerge illogicità, contraddittorietà o manifesta incongruenza della motivazione.
  • Motivi generici, aspecifici o che non si confrontano compiutamente con il contenuto del fascicolo processuale sono destinati a essere dichiarati manifestamente infondati o inammissibili in sede di legittimità.
  • La presentazione di ricorsi infondati può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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