Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2972/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del giudizio di “non idoneità” espresso in data 01.10.2025 nel concorso per l’ammissione di n. 1198 allievi marescialli al 97° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2025/2026. - e degli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti; ed in particolare del Giudizio di “non idoneità” espresso dalla Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento di Ostia (RM) in data 04.09.25; e della Determina che ha formalizzato l’esclusione del ricorrente, mai notificata o altrimenti conosciuta dallo stesso;

Giustizia amministrativa202512948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza e conseguente esclusione dal concorso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo aver superato le prove scritte, fisiche e attitudinali, era stato dichiarato non idoneo all'esito degli accertamenti sanitari e della visita di revisione, poiché ritenuto affetto da “allergia alimentare prick test accertata, in fase asintomatica”, riconducibile alla causa di esclusione prevista dal titolo V, lettera b), dell'allegato 1 al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016. Ha dedotto l'eccesso di potere per erronea valutazione sanitaria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia grave e manifesta e illegittimità derivata degli atti successivi, sostenendo che i prick test potevano al più dimostrare una sensibilizzazione agli alimenti e non una vera allergia, in contrasto con gli esami strumentali svolti presso una struttura sanitaria pubblica, risultati negativi.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., dopo aver disposto una verificazione affidata al Collegio Medico Legale della Difesa. La verificazione ha smentito il giudizio delle sottocommissioni: i test di provocazione orale relativi agli alimenti risultati sensibilizzanti al prick test sono risultati negativi e gli elementi clinici, anamnestici e testologici hanno evidenziato soltanto una sensibilizzazione a sostanze inalanti e alimenti in soggetto affetto da oculorinite stagionale, senza elementi idonei a diagnosticare un'allergia alimentare. È stata quindi accertata l'insussistenza della condizione sanitaria posta a fondamento della non idoneità. Il ricorso è stato accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.500 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, nonché delle spese di verificazione, liquidate in 400 euro.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata

    Consente al collegio, in sede cautelare e ricorrendone i presupposti, di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza semplificata, quando il contraddittorio e l'istruttoria siano completi e le parti siano state sentite.

  • titolo V, lettera b), dell’allegato 1 al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016

    allergia alimentare prick test accertata, in fase asintomatica

    La disposizione è stata applicata dall'Amministrazione quale causa di non idoneità; il TAR ha escluso che la condizione sanitaria concretamente accertata integrasse tale fattispecie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • In un concorso pubblico che preveda l'inidoneità per una specifica patologia, l'Amministrazione deve accertare in modo rigoroso la sussistenza della condizione sanitaria tipizzata dalla disciplina concorsuale; la mera sensibilizzazione rilevata da un prick test non equivale, in assenza di ulteriori riscontri clinici, anamnestici o testologici, alla diagnosi di allergia alimentare.
  • Quando la verificazione medico-legale disposta dal giudice accerta, sulla base di esami specialistici e test di provocazione negativi, l'insussistenza della patologia posta a fondamento del giudizio di non idoneità, il giudizio concorsuale e il conseguente provvedimento di esclusione sono illegittimi e devono essere annullati.
  • Il giudice amministrativo può utilizzare la verificazione per accertare la sussistenza della causa sanitaria di esclusione e fondare su tale esito l'annullamento del giudizio di non idoneità, senza sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa, ma verificando l'attendibilità dell'accertamento specialistico contestato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.