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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32708/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della sua condanna per aver trasformato abusivamente un'area vincolata di circa 13.000 mq destinata a pascolo e bosco in una struttura ricettiva/alloggio per turisti (campeggio), realizzando opere e impianti senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica. Contestava che si trattasse invece di una mera area di sosta temporanea autorizzata per l'estate 2017 e che la presenza di forniture elettriche, di un container non stabilmente infisso, di bagni e docce non potesse far ritenere la sussistenza di un campeggio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e per deduzioni non consentite. Ha ritenuto inammissibili le censure avverso l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, che hanno valutato nel loro complesso le opere realizzate (roulotte usata stabilmente con gazebo e pedana, piazzole, bagni e docce, impianto elettrico e idrico con tubazioni interrate e pozzo nero, locale con lavatrici, ecc.) e concluso logicamente che si trattava di una struttura ricettiva all'aperto soggetta a permesso di costruire e ad autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico edilizia - t.u.e.)

    art. 44, comma 1, lett. c); art. 3, comma 1, lett. e) e lett. e.5); art. 6, comma 1, lett. e-bis; art. 10, comma 1, lett. a)

    Il Collegio ha interpretato queste disposizioni nel senso che la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che comporta la creazione di una struttura ricettiva all'aperto costituisce intervento di nuova costruzione soggetto al previo permesso di costruire; la lettera e.5) considera come "nuova costruzione" anche l'installazione di manufatti leggeri (roulottes, campers, ecc.) salvo che siano diretti a esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate; l'art. 6 e l'art. 10 disciplinano le ipotesi di edilizia libera e le esclusioni, ma non valgono a legittimare opere che determinano una stabile trasformazione del territorio se non previamente autorizzate.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    Nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico gli interventi che incidono sull'assetto territoriale sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica; la Corte ha ritenuto che le opere realizzate ricadessero in tale categoria e richiedessero la preventiva autorizzazione.

  • d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120)

    modifiche all'art. 3 del t.u.e. (esclusione di alcune unità abitative mobili dal permesso di costruire)

    La Corte ha osservato che le modifiche successive confermano comunque il principio che la realizzazione di strutture ricettive all'aperto determina una trasformazione stabile del territorio e richiede autorizzazione urbanistica e, se del caso, paesaggistica; le esclusioni introdotte si applicano solo a manufatti non permanentemente ancorati e in strutture ricettive previamente autorizzate.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)

    Norma richiamata solo per segnalare la trasmissione delle richieste scritte del Pubblico Ministero in Cassazione; non incide direttamente sulla valutazione di merito.

  • codice di procedura penale

    Prevede l'onere per il ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, del pagamento delle spese e la possibilità del versamento di somme alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione liquidando Euro 3.000,00 a titolo di ammenda equitativa.

  • Corte costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Citada in relazione ai principi che regolano la condanna per inammissibilità e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; utilizzata per motivare l'imposizione della somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualificazione di un'area come 'campeggio' o struttura ricettiva all'aperto dipende dalla valutazione complessiva delle opere e dei servizi realizzati: presenza di piazzole, strutture di accoglienza, bagni/docce, impianti elettrici/idrici e depositi orienta verso la natura ricettiva e non verso un semplice parcheggio temporaneo.
  • Non è possibile 'parcellizzare' interventi edilizi finalizzati a uno stesso progetto operativo per eludere il regime autorizzatorio: il giudizio deve considerare l'intervento nel suo complesso.
  • Installazioni di manufatti leggeri (roulottes, campers, container, gazebo, ecc.) possono rientrare nella disciplina delle nuove costruzioni quando siano funzionali a soddisfare esigenze non meramente temporanee o costituiscano parte di una struttura ricettiva non autorizzata.
  • In aree sottoposte a vincolo paesaggistico, oltre al permesso di costruire, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica per lavori che incidono sull'assetto territoriale; l'assenza di tali titoli è elemento decisivo di illegittimità.
  • Le modifiche normative che escludono dal permesso alcune unità abitative mobili operano solo se collocate in strutture ricettive previamente autorizzate e se non presentano collegamenti permanenti al suolo; non legittimano l'esercizio di una struttura ricettiva priva delle autorizzazioni iniziali.
  • In Cassazione le censure meramente generiche o che mirano a criticare l'apprezzamento del fatto dei giudici di merito senza specifiche e concrete allegazioni sono inammissibili; gli accertamenti di fatto adeguatamente motivati dai giudici di merito sono incensurabili in questa sede.

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